Detrazione 36 box pertinenziale, ecco quando si applica

Detrazione 36 box pertinenziale  oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate  che ha chiarito che la detrazione si applica anche per l’acquisto e anche se il pagamento con bonifico è avvenuto lo stesso giorno con qualche ora di anticipo rispetto alla conclusione dell’atto e in mancanza di un preliminare registrato.

Detrazione 36 box

Sulla questione dell’acquisto box pertinenziale con la detrazione 36% che fino al 30 giugno, è bene ricordarlo, è stata innalzata al 50% con un limite massimo di spese detraibili pari a 96mila euro, è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, nel corso di qualche anno, ha cambiato parere sulla detraibilità 39& per l’acquisto box pertinenziale.

Vediamo più nel dettaglio. Fuori dubbio è che la detraibilità al 36 per cento, prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, sia prevista anche per l’acquisto di box pertinenziali. Quindi l’agevolazione al 36 per cento si applica anche agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nonché all’acquisto degli stessi limitatamente al costo di costruzione.  Necessaria è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra abitazione principale e box per poter fruire della detrazione 36%, con un limite massimo di spese detraibili pari a 48.000 euro. 

Detrazione 36 box, il primo orientamento delle Entrate

L’Agenzia delle entrate con una risoluzione, la  n. 38/E del 2008 ha confermato la necessità del vincolo pertinenziale sì, ma ha anche disposto che se sono stati effettuati per l’acquisto box pertinenziale, pagamenti con bonifico bancario o postale prima di concludere l’atto di vendita e senza un preliminare registrato, la detrazione al 36 per cento non potesse applicarsi, considerata la difficoltà nel dimostrare proprio il vincolo di pertinenza.

Acquisto box detrazione 36%, il parere attuale

Successivamente però l’Amministrazione finanziaria ha cambiato idea con la risoluzione n.

7 del 2011. Con tale documento di prassi, l’Agenzia guidata da Attilio Befera ha avuto modo di chiarire che, anche in mancanza di un contratto preliminare registrato,  la detrazione del 36% viene riconosciuta anche se il pagamento delle spese di acquisto del box viene disposto, mediante bonifico postale o bancario, nella stessa data della stipula del rogito, ma in un orario antecedente alla conclusione dell’atto. Anche se al momento del pagamento, si legge nel documento di prassi delle Entrate, il box per il quale si intende fruire della detrazione 36% non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata.