A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, (il 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), e’ possibile dedurre integralmente, dal reddito determinato ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, un importo pari all’IRAP, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni attualmente spettanti (contributi, cuneo fiscale, apprendisti ecc…).

 

IRAP DEDUCIBILE: A CHI SPETTA

In buona sostanza, l’IRAP generatasi per effetto dell’indeducibilità del costo del lavoro dipendente e assimilato, al netto delle relative deduzioni, diventa pienamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES).

Tale deduzione:

 

a)      spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

  • le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
  • le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
  • gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
  • le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);

b)     va effettuata in base all’art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

 

Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, a seguito della novità sopra esposta, l’importo ammesso in deduzione ai fini IRPEF e IRES, pari al 10% dell’IRAP, (così come previsto dall’art. 6 del D.L. 185/08), è ora forfetariamente riferito solo all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (e non più anche alle spese per il personale dipendente e assimilato).

In definitiva, in presenza di soli oneri finanziari netti, qualunque sia l’importo, resta la deducibilità del 10% dell’Irap pagata nell’anno.

A tal proposito, ci si chiede se la predetta deducibilità del 10% si debba ora calcolare sull’intera imposta pagata nell’anno, ovvero (per differenza) sulla parte dell’Irap che non si riferisce al costo del lavoro, posto che questa è divenuta interamente deducibile.

Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

DEDUCIBILITA’ IRAP PER DONNE E GIOVANI

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, (il 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la deduzione IRAP per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, (anche prima del 2012), ed impiegato nel periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 (c.d. cuneo fiscale) è aumentata:

  • da 4.600 euro a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
  • da 9.200 euro a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.