Niente equo indennizzo per il processo lungo se la parte, anche vittoriosa, rifiuta la proposta di conciliazione. Lo prevede il decreto sviluppo 2012 modificando la legge Pinto.

 

Decreto sviluppo 2012: novità per il settore giustizia

Il decreto sviluppo 2012, in corso di pubblicazione oggi sulla Gazzetta ufficiale, tra le tante misure introdotte al fine di realizzare la crescita economica del nostro Paese, introduce anche delle disposizioni volte a tagliare dei costi. Tra questi si annoverano i costi della giustizia. Purtroppo il nostro Paese ha ricevuto in sede comunitaria e in più occasioni la maglia nera per ciò che riguarda i processi troppo lunghi, nonostante la ragionevole durata del processo è uno dei capisaldi del sistema giuridico italiano.

Le novità da segnalare per ciò che riguarda il settore giustizia nel decreto legge n. 83/2012 riguardano da una parte il filtro agli appelli e dall’altro la riforma della legge Pinto, sull’equo indennizzo per i processi lunghi.

 

Decreto sviluppo 2012: modifiche all’appello

Soffermando la nostra attenzione in primo luogo sui motivi di rifiuti dell’appello, la disposizione di riferimento nel decreto sviluppo 2012 è l’inserimento nel codice di procedura civile, dell’articolo 348 bis, per cui l’appello della parte è dichiarato inammissibile quando non ha una “ragionevole probabilità di essere accolto”. La farà da padrone, ovviamente, la discrezionalità operata dal giudice che valuta se un appello possa andare avanti o meno, tranne per alcune materie che non dovranno essere sottoposte al filtro dell’appello. E’ il caso dei giudizi promossi dal pubblico ministero, cause di separazione personale, giudizi concernenti lo stato e la capacità delle persone.

 

La legge Pinto e l’equo indennizzo per i processi lumaca

Detto ciò, a linee generali sul filtro all’appello introdotto dal decreto sviluppo, meritano attenzione particolare le disposizioni concernenti le modifiche alla legge Pinto, la legge n. 89/2001. Tale legge ha introdotto il diritto al risarcimento per i cittadini che hanno in corso una causa da più di 3-4 anni, per danni sia morali che patrimoniali, in seguito alla violazione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, il c.

d. equo indennizzo, qualificato proprio come l’indennizzo per il ritardo sulla decisione avente ad oggetto la domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo.

 

Proposta di mediazione rifiutata, salta l’equo indennizzo

Con l’obiettivo di ridurre le spese per lo Stato, il decreto sviluppo 2012 elenca una serie di ipotesi in cui l’equo indennizzo salta. Tra questi casi vi è quello riguardante la conciliazione. In particolare l’articolo 42 del decreto sviluppo 2012 ha modificato la legge Pinto, per cui quando fallisce la mediazione e il  provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. In sostanza non ha diritto all’indennizzo dal processo troppo lungo la parte, anche vittoriosa, che senza motivo ha rifiutato la proposta di conciliazione davanti all’organismo di conicliazione e in giudizio ha ottenuto una sentenza di contenuto identico a quello proposto con la mediazione.

 

Altri casi di esclusione dell’equo indennizzo

Inoltre le altre ipotesi in cui non viene riconosciuto alcun indennizzo per la durata eccessiva del processo civile riguardano:

  • l’estinzione del reato per prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
  • quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termin sulla ragionevole durata del processo;
  • in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.