Il D.L. Sostegni abroga le disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2021 in materia di bonus affitti su immobili abitativi. Rimangono in essere le disposizioni sullo stesso bonus previste dal D.L. Ristori. Di conseguenza, beneficia del bonus affitti il locatore che riduce il canone di locazione di un immobile abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario. In riferimento ai contratti di locazione già in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Il bonus opera per il solo anno 2021. Per un importo max di 1200 euro.

Il bonus affitti per gli immobili abitativi: cosa prevede il D.L. Ristori

Il D.L. 137/2020, decreto Ristori, all‘art. 9-quater prevede un bonus per i locatori di immobili abitativi che praticano uno sconto sul canone di locazione in favore degli inquilini.

Nello specifico:

per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, e’ riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

L’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa è contenuto nella delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003.

In base alle citate previsioni, beneficiano del bonus i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Manca ancora il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che fissa le disposizioni attuative del bonus affitti.

Il bonus affitti immobili abitativi nella Legge di bilancio 2021

La Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, ha ripreso le agevolazioni di cui al D.L. Ristori, estendendolo a tutto l’anno 2021. Sganciandole dalla condizione che i contratti di locazione in riferimento ai quali si chiede il bonus devono essere già attivi alla data del 29 ottobre 2020.

Infatti con la Legge di bilancio 2021, il bonus poteva essere richiesto dai locatori anche per i contratti attivati dopo il 29 ottobre 2021 ed entro lo stesso anno. Sempre in riferimento all’anno 2021.

Come già previsto nel D.L. Ristori, ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore è tenuto a comunicare al Fisco:

  • la rinegoziazione del canone di locazione e
  • ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto regole le modalità di attuazione delle novità di cui alla Legge di bilancio 2021.

Il D.L. Sostegni: abrogazione delle disposizioni della Legge di bilancio 2021

L’intervento della Legge di bilancio 2021 aveva creato un pò di confusione tra i contribuenti e gli addetti del settore. Infatti, il D.L. Ristori ammetteva il bonus per i contratti in essere al 29 ottobre 2020, la Legge di bilancio non preveda alcuna restrizione in merito o meglio non lo regolava per niente. Pur confermando che il bonus spettasse per il solo anno 2021.

 

Da qui il D.L. 41/2021, D.L. Sostegni, abroga le disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2021, mantenendo solo quelle del D.L. Ristori.

Di conseguenza beneficia del bonus affitti:

  • il locatore che riduce il canone di locazione,
  • di un immobile abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario,
  • in riferimento ad un contratto di locazione già in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Nel rispetto di tali condizioni, al locatore spetta un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite max annuo di 1200 euro.

Il D.L Sostegni incrementa anche il Fondo destinato a coprire le spese della suddetta misura agevolativa. Infatti, sono messe a disposizione ulteriori 50 milioni rispetto a quelli già previsti dal sopra citato D.

L. Ristori. Il riferimento è al “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”.