In data 19 dicembre, il Governo Meloni ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari compresa la presentazione della dichiarazione precompilata. Dunque si tratta di un ulteriore tassello della riforma fiscale che vedrà il Governo impegnato per l’approvazione dei decreti legislativi di attuazione dei principi riportati nella legge di delega (L. n°111/2023).

Trai vari interventi che contraddistinguono il nuovo decreto spicca la norma sulla dichiarazione precompilata. Infatti, in primis viene semplificata la procedura operativa con la quale il contribuente che vuole inviare direttamente il dichiarativo può intervenire sui vari quadri del modello, redditi di lavoro dipendente (quadro C), redditi dei fabbricati (quadro B), ecc.

Inoltre, viene ampliata la platea dei soggetti che potranno sfruttare la precompilata. Ad esempio, dal 2024, la precompilata riguarderà anche i contribuenti titolari di redditi diversi di natura finanziaria ovvero che abbiano effettuato investimenti all’estero.

Vediamo nello specifico quali sono le novità della riforma fiscale.

Dichiarazione precompilata. Più semplice l’interazione con il modello

In primis il decreto semplifica la procedura di compilazione della dichiarazione precompilata per chi vuole inviare direttamente il modello. Dunque senza avvalersi dei professionisti abilitati o di un CAF.

Fino a quest’anno, laddove il contribuente (dipendente o pensionato) avesse voluto apportare delle modifiche ai dati riportai nella dichiarazione avrebbe dovuto intervenire direttamente sui quadri del dichiarativo. Si pensi ad esempio alla detrazione spettante per l’affitto pagato per l’immobile abitazione principale. (Rigo E71 codici 1, 2 e 4 e Rigo E72) e quelle alle spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede (righi E8-E10 codice 18).

Si tratta di oneri inseriti solo nel foglio informativo dove sono riportati i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente, se rispetta i requisiti richiesti  per scaricare la spesa, deve intervenire direttamente sul rigo di competenza, compilandolo.

Da qui, con il nuovo decreto viene prevista una procedura semplificata.

In particolare, come da relazione illustrativa che accompagna il decreto in parola:

è previsto un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate, che a decorrere dal 2024, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del sito dell’Agenzia e potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato.

I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica negli appositi quadri (e righi) del dichiarativo. In tal modo il contribuente non dovrà leggere le infinite e complicate istruzioni di compilazione. Già difficili da comprendere per gli addetti ai lavori, figuriamoci per chi non ha a che fare con tematiche fiscali.

Nei fatti, la procedura di compilazione della precompilata viene semplificata. L’obiettivo è quello di spingere sempre più contribuenti a ricorrere alla dichiarazione precompilata. .

Negli anni successivi al 2024, le informazioni sopra citate potranno essere messe a disposizione dei contribuenti anche per il tramite di Caf e professionisti abilitati.

A ogni modo, le modalità tecniche per consentire al contribuente, nonché agli intermediari, di accedere ai dati da confermare o modificare verranno individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

La semplificazione dei controlli sulla precompilata  sono confermate anche in ipotesi di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata, qui in commento.

Dichiarazione precompilata aperta a nuovi redditi

La dichiarazione precompilata 730, ex art. 1del D.Lgs 175/2014,  già a partire dal 2024 accoglierà nuove tipologie di redditi. Riconducibili sempre alle persone fisiche non titolari di partita IVA.

Dal 2024, progressivamente, l’adempimento dichiarativo in modalità semplificata potrà essere assolto anche dai contribuenti titolari, ad esempio, di redditi diversi di natura finanziaria ovvero che abbiano effettuato investimenti all’estero.

A ogni modo, i redditi che man mano verranno aggiunti al 730 precompilato saranno individuati per ciascun anno d’imposta:

  • con provvedimento dell’Agenzia con il quale è approvato tale modello,
  • fermi restando gli attuali termini di versamento di saldo e acconto per le imposte relative alle suddette tipologie reddituali.

L’art.19 del decreto in esame prevede inoltre l’estensione della precompilata (modello Redditi) ai titolari di partita iva.

Nello specifico, a partire dal 2024, periodo d’imposta 2023, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Tra cui anche i titolari di partita iva, imprenditori e professionisti.

Cio permetterà a tali soggetti (e ai loro intermediari) di disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta.

Ulteriore novità di particolare rilevo riguarda i controlli sulla precompilata.

Infatti, anche per i titolari di partita Iva per i quali viene predisposto il modello Redditi precompilato varranno le semplificazioni in materia di controlli finora riservati al 730 precompilato.

Cosicché, ad esempio:

  • nel caso di presentazione diretta della dichiarazione
  • non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati e per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica.

Anche i professionisti abilitati potranno accedere al modello Redditi precompilato dei propri clienti. In tale caso si applicheranno i controlli alleggeriti già previsti per il 730 precompilato con modifiche presentato tramite Caf (o intermediari abilitati).

Cresceranno le spese presenti in dichiarazione

La riforma fiscale, con il nuovo decreto, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all’Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Nei fatti, si amplierà la base dei dati reddituali inseriti in precompilata.

730 senza sostituto anche per chi ha un datore di lavoro

Infine, di particolare rilevo l’introduzione della possibilità di presentazione del 730 senza sostituto d’imposta anche per chi ha un datore di lavoro che può effettuare i conguagli.

Nei fatti, le modalità di effettuazione dei conguagli a credito e a debito previsti per i contribuenti senza sostituto sono estesi a tutti i contribuenti.

Così ad esempio, i rimborsi risultati dal 730, saranno accreditati direttamente sul conto corrente entro dicembre o nelle prime settimane dell’anno nuovo.

Dunque, viene messa a regime una norma che era stata attivata durante il periodo Covid.

Riassumendo…

  • La riforma fiscale semplifica l’accesso e la compilazione delle dichiarazione precompilata;
  • la dichiarazione precompilata accoglierà nuove tipologie reddituali;
  • anche i titolari di partita iva potranno contare sulla precompilata (modello Redditi);
  • chi ha un datore di lavoro potrà comunque presentare il 730 “senza sostituto d’imposta”.