Più tempo richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani. Più tempo anche per il versamento dell’imposta sostitutiva e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività (emersione). Sono solo alcune delle proroghe dei tempi normativi e versamenti fiscali decisi nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 2023.

Insomma una sorta di decreto Milleproroghe. Un provvedimento che, in unica decisione, sposta in avanti i tempi per effettuare una serie di adempimenti e versamenti.

Eccone una sintesi.

Termini normativi

Passa al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, in favore de giovani under 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Si sposta al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.

Si proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2023, il temine entro il quale deve essere adottato il DPCM concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e le politiche sociali.

Versamenti fiscali e altre proroghe

Si sposta al 15 novembre 2023 (rispetto al 30 settembre 2023) il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività.

Nel campo delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, si rimodula il versamento dell’imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la data del 30 novembre 2023.

Per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, saranno considerati comunque in regola se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023.

Si differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito.

Infine, si anticipa al 15 novembre 2023 (rispetto al 31 dicembre 2023), il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.