Il decreto Milleproroghe 2024 ha incassato la fiducia della Camera nella giornata di ieri 19 febbraio 2024. Trovano, dunque, conferma alcune misure emendative che erano state inserite in questa fase di conversione in legge. Tra queste l’estensione del c.d. ravvedimento speciale anche alle dichiarazioni fiscali aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2022.

Il ravvedimento speciale, ricordiamo, si concretizza nella chance di regolarizzare le violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali versando una sanzione ridottissima e pari a 1/18 del minimo previsto dalla legge per il tipo di irregolarità commessa, oltre agli interessi e all’eventuale maggiore imposta dovuta.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in otto rate di pari importo. A ciò aggiunge la necessità di presentare la dichiarazione integrativa per rimuovere la violazione commessa.

Ravvedimento speciale: il primo calendario scadenze

La legge sul ravvedimento speciale (commi da 174 a 178 legge di Bilancio 2023) ne prevedeva l’applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni fiscali aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2021 e precedenti.

La stessa manovra stabiliva che ai fini del perfezionamento della procedura, il contribuente era chiamato a presentare la dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 2023, slittato al 2 ottobre a causa del fatto che la data originaria cadeva di sabato. La prima o unica rata del ravvedimento andava versata anch’essa entro il 2 ottobre 2023. Per quelle successive (su cui cadono interessi al 2%), invece, il calendario di versamento originario prevedeva:

  • 31 ottobre 2023 – seconda rata
  • 30 novembre 2023 – terza rata
  • 20 dicembre 2023 – quarta rata
  • 31 marzo 2024 – quinta rata
  • 30 giugno 2024 – sesta rata
  • 30 settembre 2024 – settima rata
  • 20 dicembre 2024 – ottava rata.

La proroga al 20 dicembre 2023

Successivamente, a seguito della conversione del decreto Proroghe (decreto-legge n. 132/2023), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, ai contribuenti è stato concesso tempo fino al 20 dicembre 2023 per aderire, tramite versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto e la rimozione di eventuali irregolarità e omissioni. In altri termini, entro il 20 dicembre 2023, era possibile presentare la dichiarazione dei redditi integrativa e:

  • versare tutto l’importo dovuto in un’unica soluzione
  • oppure effettuare il pagamento in un’unica soluzione delle prime 4 rate.

Nel secondo dei due casi, il piano di rateizzo continua secondo il calendario ordinario, ossia

  • 31 marzo 2024 per la quinta rata
  • 30 giugno 2024 per la sesta
  • 30 settembre 2024 per la settima
  • 20 dicembre 2024 per l’ottava.

Ravvedimento speciale, come cambia con il Milleproroghe 2024

Ora, il decreto Milleproroghe, come approvato dalla Camera, estende la possibilità di ravvedimento speciale anche alle dichiarazioni fiscali aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2022.

In tal caso, si prevede che entro il 31 marzo 2024, il contribuente debba:

  • effettuare il versamento del dovuto (imposta, interessi e sanzioni ridotte) in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024
  • rimuovere, entro il 31 marzo 2024, l’omissione o l’irregolarità commessa

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del due per cento annuo.

Si tenga presente che, essendo il 31 marzo 2024 il giorno di Pasqua e quello successivo il lunedì in Albis, la scadenza slitterà al 2 aprile.

Resta fermo che, il mancato pagamento entro il 2 aprile 2024, anche parziale, non farà ritenere il ravvedimento stesso perfezionato, con conseguente decadenza e iscrizione a ruolo. Per le rate successive, invece, la decadenza si verifica se non si paga entro la scadenza della rata successiva.

Non cambia (salvo ripensamenti), invece, il calendario del ravvedimento speciale applicato alle dichiarazioni fiscali riguardanti gli anni d’imposta 2021 e precedenti.

Riassumendo