Avevamo visto in passato che Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) non può rifiutare acconti o pagamenti parziali. Diversa però è la fattispecie prevista dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (numero 440/2018) che descrive il caso in cui l’Ente, in mancanza di facoltà di dilazionare il pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria titolare del credito, non può concedere il versamento a rate dei tributi iscritti a ruolo.

Sulla base di questo assunto la Suprema Corte ha accolto il ricorso di Equitalia contro la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettando il suo appello, aveva confermato l’annullamento di un provvedimento di diniego della rateizzazione richiesta da un contribuente per poter provvedere al saldo di sei cartelle di pagamento inerenti alla tassa di smaltimento dei rifiuti.

Dunque riepilogando questi i fatti: il contribuente, con debiti insoluti per la Tari, aveva fatto domanda di rateizzazione delle sei cartelle; Equitalia, non avendo autorizzazione da parte del Comune di Roma (che aveva mantenuto per sé la facoltà di dilazione dei pagamenti), aveva negato al contribuente l’istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Il diniego di Equitalia, condiviso dai giudici, fa leva sull’articolo 26 del decreto legislativo numero 46/1999. Motivazione che, sinteticamente, era stata anche spiegata al contribuente al momento del diniego della richiesta di rateizzazione. Considerati i fatti e i poteri limitati dell’Agente di Riscossione in merito alla rateizzazione, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rate per i debiti tributari.

In conclusione quindi è vero che l’Agenzia di Riscossione non può rifiutare pagamenti parziali o acconti ma questo principio generale è cosa ben diversa dall’obbligare, anche quando non ne ha l’autorizzazione, l’ente a prevedere il piano di rateazione.