Lo scorso anno ho operato in regime semplificato con cassa virtuale, dunque le fatture registrate si considerano pagate/incassate, indipendentemente dall’effettivo esborso o incasso. Detto ciò, nel passaggio dal regime semplificato a quello forfettario, ai fini della verifica del monte ricavi non superiore  65.000, devo considerare anche le fatture non ancora registrate?

Il regime semplificato e la cassa virtuale

La Legge di bilancio 2017 ha modificato il regime semplificato delle c.d imprese minori. intervenendo sia sulle modalità di determinazione del reddito basato ora su un criterio misto cassa-competenza, sia le tenuta dei registri contabili.

Difatti, il legislatore è intervenuto sia sull’art.66 del DPR 917/86, TUIR, sia sull’art.18 del DPR 600/73.

Su tale ultimo punto, ad oggi, ai fini Iva, l’impresa in semplificata può:

  1. fermo restando l’istituzione dei registri IVA, ove obbligatori, istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
  2. utilizzare, come in passato, i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
  3.  utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

Il punto 3 fa rifermento alla c.d cassa virtuale. La fattura la registrata si intende pagata/incassata. Difatti, ciò impatta sulla concorrenza della stessa ai fini reddituali. La fattura registrata concorrererà al reddito conseguito anche laddove non è stata effettivamente pagata/incassata.

Ad esempio una fattura registrata ma non incassata nel 2020 concorre comunque al reddito dello stesso anno. Anche se ci è stata pagata nel 2021.

L’opzione per la cassa virtuale è vincolante per un triennio.

Dal semplificato con cassa virtuale al forfettario

Il passaggio dal regime semplificato a quello forfettario è sempre ammesso. Senza che sia necessario rispettare il vincolo di permanenza triennale di cui all’art.3 del DPR 442/1997.

L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso nella risoluzione n° 64/E del 2018.

Il contribuente semplificato con cassa virtuale, ex art.18 comma del DPR 600/73, se passa al forfettario nel 2021, entro la fine del 2020 avrebbe dovuto registrare tutte le fatture. Anche per i costi e ricavi non ancora effettivamente pagati/incassati. In tal modo gli stessi concorrono al reddito 2020 da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi.

Tale indicazione operativa è contenuta nella Circolare 9/E 2019.

Le fatture non incassate: la verifica del limite di 65.000

In base al comma 54 della Legge 190/2014, possono accedere al regime forfetario i titolari di partita iva che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Tali requisiti di accesso devono essere rispettati anche ai fini della permanenza nel regime.

Detto ciò, è lecito chiedersi se nel passaggio dal semplificato con cassa virtuale al forfetario, per verificare il limite di 65.000 euro, vanno considerate solo le fatture effettivamente incassate e registrate o anche quelle registrate ma non ancora incassate.

Ebbene, sempre nella già citata circolare n°9/2019 è stato chiarito che

ai fini del calcolo del limite dei 65.000 euro per l’ingresso nel regime forfetario, tuttavia, rilevano i soli componenti positivi effettivamente incassati , mentre quelli non ancora percepiti concorreranno nel periodo d’imposta in cui si realizza l’effettiva percezione.

Il passaggio dal semplificato con cassa virtuale al forfettario deve avvenire sulla base delle indicazioni operative fin qui analizzate.