Un contribuente attualmente in regime forfettario, dal prossimo anno vorrebbe passare al regime ordinario.

 

A tal proposito chiede di sapere se, per le fatture pagate che riceverà a cavallo d’anno 2020-2021, può effettuare la registrazione nell’anno di ingresso al regime ordinario e beneficare delle relativa detrazione Iva.

 

Troverebbe applicazione il meccanismo di rettifica della detrazione Iva?

Il regime forfettario

I contribuenti forfetari determinano il reddito applicando al monte ricavi/compensi uno specifico indice di redditività. Difatti, tale indice varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta.

Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge.

 

L’imposta sostituiva applicata al reddito conseguito può essere del 5% del 15%.

La detrazione dell’Iva per il forfettario

Il regime forfetario è un regime non Iva.

Difatti,  i contribuenti in regime forfetario:

  • non addebitano l’Iva in rivalsa né
  • esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Difatti, l’Iva per il forfettario rappresenta un costo.

La detrazione dell’Iva e le fatture a cavallo d’anno: le regole ordinarie

Ai fini della detrazione dell’Iva:

  • l’operazione deve essere effettivamente effettuata;
  • il contribuente deve essere in possesso della relativa fattura,

la stessa deve essere annotata nel registro Iva acquisti.

 

Detto ciò, il diritto alla detrazione può essere effettuato  entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Difatti la data coincide con il 30 aprile  del periodo d’imposta successivo a quello in cui si verificano i presupposti sopra individuati.

 

Ad ogni modo:

  • l’iva di cui alla fattura  annotata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere detratta
  • in riferimento al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione.

Tale previsione non riguarda le fatture relative ad operazioni effettuate a cavallo d’anno; infatti, l’Iva dell’operazione anno x sarà detraibile nell’anno x+1.

Al massimo nel termine della dichiarazione Iva annuale riferita al medesimo anno X+1.

 

Obbligo di annotazione e regole di detrazione dell’iva che non riguardano i contribuenti forfetari. Difatti, chi opera a forfait è solo obbligato alla conservazione delle fatture di acquisto e di vendita.

 

Come comportasi con le  fatture con addebito Iva ricevute e pagate entro l’anno 2020, precedente a quello di accesso al regime ordinario? 

 

A parere di chi scrive, essendo che il forfetario non può detrare l’Iva, la stessa rappresenta un costo; tale costo è dunque assorbito dagli abbattimenti forfetari applicati sul reddito conseguito nel 2020.

 

Dunque, non trova applicazione alcun meccanismo di rettifica della detrazione dell’Iva, art.19bis.2 del DPR 633/72, decreto Iva. Nè è possibile registrare la fattura nel 2021.