Finalmente la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di imprese e professionisti sarà punita con specifiche sanzioni. Fino ad oggi, seppur l’obbligo di accettare pagamenti elettronici era già in essere, in realtà non è mai stato effettivamente operativo. Infatti, non erano previste sanzioni alcune per l’eventuale violazione dell’obbligo. In precedenza c’erano stati timidi tentativi da parte del legislatore, ma poi di concreto non si è mai arrivati a un quadro sanzionatorio definitivo.

Ora grazie al nuovo decreto PNRR 2, che ha anticipato gli effetti delle previsioni contenute nel D.

L. 152/2021, le sanzioni per la violazione dell’obbligo di Pos ossia per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, si applicheranno a partire da domani 30 giugno.

Tuttavia vi è un caso in cui l’obbligo non trova applicazione.

Ecco di cosa si tratta.

Obbligo di Pos

Il pos obbligatorio ossia l’obbligo di accettazione di pagamenti tracciati in capo alle imprese e ai professionisti è previsto nell’art.15 del D.L. 179/2012.

Il D.L. 152/2021, ha aggiunto a tale articolo una previsione normativa con la quale la violazione del citato obbligo è punita con l’applicazione di specifiche sanzioni. Sanzioni fino allo scorso anno inesistenti.

L’art.18 del nuovo decreto PNRR (D.L. 36/2022), ha anticipato la decorrenza delle sanzioni dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

Le sanzioni che si applicheranno da domani sono le seguenti: nei casi di mancata accettazione di un pagamento tracciabile , di qualsiasi importo si applica una una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni in esame, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta.

Attenzione, per le sanzioni sopra citate non si applicherà la c.

d. “oblazione amministrativa”. Il riferimento è alla facoltà riconosciuta a chi ha commesso la violazione– nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16 legge n°689/1981).

Quando non si applicano le sanzioni?

L’obbligo di accettare pagamenti elettronici riguarderà bancomat, carte di credito e prepagate. Dunque da domani giovedì 30 giugno serve il Pos. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potrà essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (app, NFC, ecc).

Detto ciò, il legislatore prevede che tale obbligo non trova applicazione al verificarsi di una precisa condizione.

Ebbene, l’ obbligo non opera nei casi di oggettiva impossibilita’ tecnica.

Cosa si intende per impossibilità tecnica?

Ebbene il legislatore non ha mai definito il concetto di impossibilità tecnica. Noi di Investire Oggi riteniamo che possa essere ricondotto a situazioni temporanee che rendono impossibile l’utilizzo del terminale Pos.

Ad ogni modo, sarebbero necessari chiarimenti ufficiali da parte del Ministero competente.