Il 730 non tutti lo possono presentare. In alcuni casi è obbligatorio fare la dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello Redditi. Inoltre, chi fa il 730 deve verificare se fare il 730 con sostituto d’imposta o 730 senza sostituto d’imposta. La differenza è importante, in quanto da ciò dipenderà le modalità con cui si riceverà il rimborso del credito o la modalità con cui bisognerà pagare l’eventuale debito d’imposta che ne scaturisce.

Un nostro lettore ci fa presente di aver inoltrato il 730/2023 (anno d’imposta 2022) nella modalità “senza sostituto d’imposta”.

Si è accorto di aver sbagliato in quanto, sta regolarmente lavorando con contratto di lavoro dipendente. Quindi, poteva indicare nel 730 i dati del suo attuale datore di lavoro, così da avere il rimborso direttamente in busta paga. Ci chiede di sapere se può rettificare il 730 modificandolo da “730 senza sostituto d’imposta “ a “730 con sostituto d’imposta”.

Differenze

Il 730 con sostituto d’imposta è quello in cui si indicano i dati del datore di lavoro che potrà fare il rimborso IRPEF o la trattenuta direttamente in busta paga (se lavoratore dipendente) o cedolino pensione (se pensionato).

Lo può fare, ad esempio, il lavoratore dipendente a tempo indeterminato o il lavoratore dipendente a tempo determinato purché il contratto di lavoro sia in essere nei periodi di conguaglio da dichiarazione redditi (da luglio a novembre).

Il 730 senza sostituto d’imposta è permesso a quei lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro e, quindi, si trovano senza sostituto d’imposta che gli possa fare il conguaglio da dichiarazione redditi direttamente in busta paga. Ad esempio, il soggetto che nel 2022 lavorava ma che poi ha perso il lavoro. Questi, dunque, ha la CU/2023 (anno d’imposta 2022) ma quando deve fare il 730/2023 (anno d’imposta 2022) non lavora più.

Quando si presenta il quello senza sostituto d’imposta, l’eventuale rimborso del credito arriverà direttamente dall’Agenzia Entrate.

L’eventuale debito d’imposta, invece, dovrà essere pagato dal contribuente con F24.

Da 730 senza sostituto a 730 con sostituto

Venendo al quesito del nostro lettore, in soccorso ci giungono le istruzioni ministeriali al Modello 730/2023. Qui, si legge che

se, dopo avere presentato il 730, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Pertanto, il lettore, sempreché l’Agenzia Entrate non abbia già predisposto il rimborso, può, entro il 25 ottobre 2023, passare da Modello 730/2023 senza sostituto d’imposta a Modello 730/2023 con sostituto d’imposta, ripresentandolo ed inserendo i dati del proprio datore di lavoro nel relativo quadro presente nel frontespizio del modello stesso.