Il modello CUD 2012 non presenta, quanto all’impostazione grafica di fondo, alcuna differenza rispetto ai modelli degli anni scorsi., comunque salta subito agli occhi che la numerazione dei singoli campi è cresciuta a dismisura: nella Parte B – Dati Fiscali  si parte dalla casella numerata con il numero 1 fino ad arrivare alla 413, con buchi nella numerazione progressiva che ad ogni salto di sezione arrivano intorno alle 70 unità. Si consideri che lo scorso anno l’ultima casella della Parte B aveva il numero 146, mentre il modello attuale ha il numero 413.

Una parte dei buchi di numerazione sarà colmata dal modello 770 Semplificato, come noto speculare al modello CUD ma contenente molte più informazioni. Infine, è il caso di ricordare un’importante novità che riguarda l’integrazione tra CUD, modello 730, e assistenza fiscale del sostituto d’imposta, passaggi che rappresentano il percorso naturale dell’adempimento tributario per moltissimi lavoratori dipendenti. E’ terminata la fase sperimentale che ha testato il flusso telematico del modello 730-4. Da quest’anno entra a pieno regime la procedura che prevede l’obbligo per i sostituti d’imposta della ricezione in via telematica, tramite l’Agenzia delle Entrate, dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato. Tale procedura potrà essere correttamente attivata solo se il sostituto d’imposta richiede l’abilitazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2012. Nell’istanza bisognerà indicare l’indirizzo telematico dell’intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4 (soggetto interno all’azienda oppure consulente esterno). Sono esentati da tale adempimento solo i datori di lavoro che hanno ottenuto l’abilitazione durante la fase di sperimentazione.  

Cud 2012 Parte A Dati Generali

La “Parte A – Dati generali” presenta solo degli aggiustamenti rispetto al modello Cud 2011. La sezione riporta i dati anagrafici del lavoratore e una serie di informazioni storiche sul domicilio fiscale dello stesso per la corretta individuazione dei comuni e delle regioni destinatari delle addizionali all’Irpef (domicilio fiscale al 1° gennaio 2011; al 31 dicembre 2011 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro e il domicilio al 1° gennaio 2012; questi ultimi due dat i, da indicare solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2011).

Per memoria, si ricorda che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.   Modello Cud 2012 punto 11 “Eventi eccezionali” – è stato aggiornato nella codifica di compilazione per effetto degli eventi occorsi nell’anno 2011 che hanno beneficiato di provvedimenti di proroga e/o di sospensione dei termini e degli adempimenti tributari. Vengono introdotti i seguenti codici:

  • “3”: per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa (di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947);
  • “5”: per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara (art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216);
  • “6”: per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova (art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216).

Per quanto riguarda, invece, la casistica residuale degli “altri eventi eccezionali”, il codice da utilizzare quest’anno è il “4” (nel CUD 2011 era il “9”), mentre è stata soppressa quella che richiamava gli eventi sismici dell’Abruzzo (codice “3” del CUD 2011). E’ utile ricordare che in caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell’evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.   Modello Cud 2012 punto 8 – Il punto 8 “Previdenza complementare” non è cambiato rispetto allo scorso anno.

Tuttavia è bene ricordare le insidie che può nascondere tale dato. Anche se l’obbligo di compilazione riguarda solo quei lavoratori per i quali i sostituti hanno versato nel 2010 contributi e/o Tfr in favore di una forma pensionistica complementare, si dovrà fare attenzione a un caso particolare che potrebbe indurre in errore il sostituto d’imposta: il caso in cui il lavoratore abbia aderito ad una forma di previdenza complementare fuori dal rapporto di lavoro, cioè senza coinvolgere il datore di lavoro, ma prima di dicembre 2010 abbia chiesto al medesimo datore di lavoro di tenerne conto, quale onere deducibile dal reddito, ai fini del conguaglio fiscale e contributivo 2010. In questo caso il punto dovrà essere comunque compilato, sebbene il sostituto d’imposta non abbia gestito direttamente alcun rapporto con il fondo pensione.  

MODELLO CUD 2012: LE NOVITA’ DELLA PARTE B

Modello Cud 2012: novità della parte B