Se un contribuente ha applicato regolarmente nella propria parcella la ritenuta d’acconto e non riceve la certificazione attestante il corretto versamento della ritenuta può scomputare la ritenuta subita nella dichiarazione dei redditi, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare che l’importo incassato dal sostituito d’imposta è al netto della ritenuta anche senza il ricevimento della certificazione. E’ quanto afferma l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interrogazione n. 5-08069  e con la Risoluzione n. 68/E/2009.

Ecco quali documenti preparare per lo scomputo della ritenuta nella dichiarazione dei redditi senza certificazione.

 Se il contribuente non riceve la certificazione delle ritenute dal sostituto d’imposta, può comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata. (Agenzia delle entrate all’interrogazione n. 5-08069).

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Obbligo e sanzioni del sostituto d’imposta

I sostituti d’’imposta sono obbligati a effettuare le ritenute a titolo d’acconto sui redditi corrisposti e devono rilasciare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, una certificazione unica, modello CU, valida anche ai fini previdenziali, attestante l’ammontare delle somme e dei valori erogati nel corso dell’anno precedente, nonché l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate, e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti. Le certificazioni uniche rilasciate dai sostituto d’imposta devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello cui esse si riferiscono. (l’art. 4, commi da 6-ter a 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998).

In riferimento alle sanzioni dei sostituti di imposta, è previsto che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di euro 50.000. Se il sostituto d’imposta effettua un’ errata trasmissione della certificazione delle ritenute, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di 20.000 euro.