Nella seduta di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

La novità più importante è che anche le SRL potranno sfruttare il crowdfunding; dunque, non solo SPA e start up innovative, ma anche le srl potranno ottenere risorse sul mercato dei capitali permettendo al pubblico di entrare nel capitale sociale acquisendo quote attraverso le piattaforme di crowdfunding.

Vediamo nello specifico quali sono le novità approvate.

Crowfunding anche per le SRL

Grazie ad apposite piattaforme sulle quali vigileranno la Consob e la Banca d’Italia, anche le SRL potranno reperire risorse tramite il crowdfunding.

Nei fatti, le piattaforme abilitate, permetteranno l’incontro tra coloro i quali hanno un determinato progetto imprenditoriale e quanto invece agiscono da meri investitori.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

La sottoscrizione delle quote tramite le piattaforme

Entrando più nello specifico, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

  • a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento (..); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding;
  • b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l’adesione all’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute; 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c); accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;
  • c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.

I compiti della Banca d’Italia e della Consob

La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo (albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Questi i compiiti che saranno riconosciuti alla Consob:

  • assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503: 1 )in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding; 2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;
  • individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.