Anche le Criptovalute devono essere indicate nel quadro RW del modello Redditi. Quali sono le sanzioni e i possibili rimedi laddove il contribuente commetta delle irregolarità o non presenti il quadro RW?

Le Criptovalute nel quadro RW

Gli obblighi di monitoraggio fiscale riguardano anche le criptovalute. Ciò è stato chiarito all’Agenzia delle entrate, con l’interpello della DRE Lombardia, N° 956-39/2018.

In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza che, considerato che alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW della dichiarazione dei redditi, modello Redditi.

L’obbligo dovrebbe sorgere se le stesse sono detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Ma questo è ancora tutto da chiarire.

Ad ogni modo, nel quadro RW, colonna 3 (“codice individuazione bene”) andrà indicato il il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”.

Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.

Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono seggette ad Ivafe.

Cosa succede se il contribuente omette di presentare il quadro RW?

L’omessa presentazione del quadro RW

Irregolarità circa la presentazione del quadro RW, possono essere sanate sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°82/e 2020.

In tale sede, è stato chiarito che  qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti siano corretti, “è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW” anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria del modello Redditi.

Si applicano comunque delle sanzioni per le quali è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

Nello specifico:

  • se il quadro RW è presentato entro il 90 giorni successivi al termine di presentazione del modello redditi, si applica la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/9 nonché la sanzione del 15% per l’eventuale omesso versamento di IVIE ed IVAFE dovuta per altre attività diverse dalle criptovalute;
  • se, invece, il quadro RW è presentato oltre i 90 giorni successivi, si applica la sanzione per infedeltà dichiarativa (90% della maggior imposta se dovuta o della differenza del credito utilizzato, nonché quella del 3% degli importi non dichiarati (6% se trattasi di investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata).

Sono altresì dovuti gli interessi.