E’ attiva da ieri, 16 maggio 2022, la nuova sezione Speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Dovranno iscriversi coloro che offrono servizi nell’ambito delle criptovalute (moneta virtuale).

A prevedere la novità è il decreto MEF del 13 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022.

Nasce, altresì, lo schedario cliente. Quindi, una sorta di anagrafe degli investitori in criptovalute.

Registro moneta virtuale, i soggetti obbligati

Obbligo di iscrizione al nuovo registro delle criptovalute sia per chi è già in attività sia per chi inizia l’attività.

In dettaglio:

  • chi già è operativo nel settore della moneta virtuale dovrà iscriversi entro 60 giorni dal 16 maggio 2022 (in caso di mancato rispetto del citato termine, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo)
  • coloro che iniziano l’attività dopo il 16 maggio 2022, dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.

Questi i requisiti per l’iscrizione:

  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sede legale e amministrativa deve essere in Italia o, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione deve essere nel territorio della Repubblica Italiana
  • per le persone fisiche, devono avere la cittadinanza italiana o in uno Stato dell’Unione europea o di Stato diverso e domicilio nel territorio italiano.

L’iscrizione e l’anagrafe degli investitori in criptovalute

La procedura di iscrizione è illustrata dettagliatamente nel comunicato stampa OAM dell’11 maggio 2022.

Gli operatori iscritti al nuovo registro criptovalute (moneta virtuale) avranno altresì un altro obbligo. Dovranno trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana.

L’invio deve essere trimestrale (entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento). Per ogni singolo cliente, devono trasmettersi i relativi dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia.