Il 30 novembre 2023 è l’ultimo giorno per aderire alla sanatoria cripto-valute voluta dal legislatore. Si tratta della possibilità di regolarizzare l’omessa presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale riguardanti le cripto-attività.

Non possono essere sanati tutti gli anni d’imposta ma solo quelli riferite a cripto detenute entro il 31 dicembre 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

Ammessi sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Per aderire occorre presentare il relativo modello ed effettuare il versamento della sanzione (ridotta) e dell’imposta sostitutiva.

L’adesione è via PEC

Il primo passo da fare per aderire alla sanatoria è quello di presentare, all’Agenzia Entrate, il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”, approvato con il Provvedimento del 7 agosto 2023.

L’invio è telematico tramite PEC (con firma digitale). L’ufficio competente a cui trasmettere il modello è la Direzione Regionale Agenzia Entrate in base al domicilio del contribuente nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

L’elenco degli indirizzi PEC delle Direzioni Regionali Agenzia Entrate sono reperibili sul sito stesso dell’Amministrazione finanziaria.

La presentazione del modello di adesione deve avvenire entro il 30 novembre 2023.

Sanatoria cripto-valute, non basta inviare il modello di adesione

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione non avviene con la sola presentazione del modello di richiesta. Occorre anche versare, entro la stessa data del 30 novembre 2023:

  • la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Il versamento è in unica soluzione.

I codici tributo per la sanatoria cripto-valute (Risoluzione n. 50/E del 2023) sono:

  • 1718 – sanzione;
  • 1719 – imposta sostitutiva.

Per il pagamento deve essere utilizzato il Modello F24 ELIDE (elementi identificativi). È esclusa la compensazione con eventuali crediti d’imposta.

Riassumendo…

  • il 30 novembre 2023 scade l’adesione alla sanatoria cripto-valute detenute in periodi d’imposta fino al 2021 e non dichiarate al fisco al Quadro RW del Modello Redditi
  • entro il 30 novembre 2023 bisogna presentare (via PEC) il modello di adesione
  • entro il 30 novembre 2023, bisogna versare (con F24 ELIDE) la sanzione e l’imposta sostitutiva dovuta