CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Nella circolare n. 51/E del 28 novembre scorso, l’Agenzia delle entrate fa il punto sul credito di imposta per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo. Analizziamo questi punti che per comodità e facilità di lettura, divideremo in una Parte I, quella seguente e in una Parte II. Nella prima indicando l’oggetto del credito, i soggetti destinatari, le tipologie di ricerca ammesse e la modalità di calcolo dell’agevolazione a linee generali.

Nella seconda parte invece

saranno analizzati aspetti precisi del calcolo del credito, insieme alle modalità di calcolo e di utilizzo del credito e da ultimo, la rilevanza fiscale di quest’ultimo. Una circolare articolata questa dell’Agenzia, che richiede un’analisi altrettanto articolata.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: LE BASI NORMATIVE

l credito in questione è stato introdotto dal Dl n. 78/10, comunemente indicato come decreto sviluppo con cui per le annualità, 2011 e 2012, viene previsto allo scopo di incentivare i finanziamenti da parte delle imprese di progetti di ricerca affidati da università ed enti pubblici.

Questo credito è stato introdotto in sostituzione di quello previsto dalla legge n. 220 del 2010 e in verità mai applicato, visto la mancata emanazione del relativo provvedimento di attuazione.

Il Dl Sviluppo ha modificato per gli anni 2011 e 2012 la veste del credito di imposta per la ricerca e sviluppo. Aziende e imprese che hanno investito in progetti di ricerca ad opera di Università ed enti pubblici, possono usare in maniera immediata  il credito di imposta, mediante il modello F24.

Il credito di imposta in questione risulta di importo pari al 90% degli investimenti che ha realizzato l’impresa a partire dal periodo 1. 01.2011. Inoltre, nella media del triennio di riferimento (2008-2010), ai fini del calcolo dell’eccedenza, rientrano solo gli investimenti appartenenti alla medesima tipologia di quelli agevolabili, cioè, quelli relativi a progetti commissionati a Università, enti pubblici di ricerca o altre strutture idonee a ricevere i finanziamenti.

 

CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: CHI SONO I  BENEFICIARI

Esclusivamente imprese, di qualsiasi tipologia, che decidano di investire in progetti di ricerca, affidandone la realizzazione ad enti pubblici di ricerca o università. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, viene specificato che possono beneficiare del credito in questione anche quelle imprese che si costituiscono ovvero inizino la loro attività dopo il 14 maggio 2011, la data di entrata in vigore della norma che ha istituito il credito di imposta, il Dl 78 del 2010.

Destinatari del credito però risultano in un certo senso anche le università e gli enti pubblici che vengono commissionati dall’impresa a realizzare un certo progetto di ricerca. Ricevono in sostanza i finanziamenti economici per poter realizzare questo progetto.

Tra questi enti pubblici di ricerca si segnalano l’Agenzia spaziale italiana, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli organismi di ricerca, individuati dalla normativa Ue sugli aiuti di Stato per ricerca sviluppo e innovazione. Inoltre con apposito decreto del Ministero potranno essere indicate altre strutture ed altri enti che possano essere i destinatari dei finanziamenti delle imprese, ammesse all’agevolazione.

 
FINANZIAMENTI RICERCA E SVILUPPO: CHI PUO’ ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE

Possono accedere all’agevolazione in questione qualsiasi tipo i ricerca, a patto che sia ricompresa in una delle nozioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Tutte definizioni rinvenute dalla normativa comunitaria sugli aiuti di a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01. Si sottolinea però che il credito di imposta in questione compete solo nei casi in cui il progetto sia affidato a Università o a enti pubblici di ricerca.


Non rientra nella tipologia di ricerca in merito invece la ricerca eseguita direttamente dall’impresa, anche nell’ambito di progetti di una certa complessità svolti in compartecipazione con la stessa università o ente pubblico di ricerca. Stiamo parlando della cosiddetta ricerca interna.

Non rientrano negli investimenti ammessi al credito di imposta, le spese d ricerca che sono sostenuta direttamente delle imprese  anche se riguardino beni e/o servizi messi a disposizione di università o enti di ricerca. 

 

AGEVOLAZIONI RICERCA E SVILUPPO: REQUISITO DELL’INERENZA

Per comprendere al meglio quali siano gli investimenti ammesse all’agevolazione, viene in aiuto il cosiddetto requisito dell’inerenza, indicato all’articolo 109, comma 5 del Tuir.

L’Agenzia inoltre ricorda alle imprese che intendono investire in questi progetti, la necessità di conservare tutta la documentazione in loro possesso, da esibire all’atto del controllo e da cui si deduce che la ricerca sia ammissibile, effettiva, inerente, insieme all’indicazione delle spese sostenute. 
 
Il credito di imposta spetta per quegli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Nella circolare n. 51/E del 28 novembre scorso, le Entrate hanno chiarito che per la ricerca affidata a soggetti esterni, le spese e i costi si considerano sostenuti alla data in cui viene ultimata la prestazione ovvero, se i lavori sono avanzati, alla data in cui le spese e i costi in questione vengono accettati dal committente (università e enti pubblici di ricerca)
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, essendo agevolabile la ricerca svolta su commissione a soggetti esterni, le relative spese si considerano sostenute alla data di ultimazione della prestazione, oppure, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente, a prescindere dalla durata del contratto stipulato.
In merito, il documento dell’Agenzia sottolinea l’ammissibilità anche di quelle spese inerenti a progetti di ricerca che, alla data di decorrenza del periodo di applicazione dell’agevolazione, risultino già “avviati”.


 

CALCOLO CREDITO D’IMPOSTA

La misura del credito è pari al 90% degli investimenti in ricerca, realizzati, in ogni periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Per calcolare il credito di imposta occorre in primo luogo definire la media degli investimenti in ricerca effettuati negli anni 2008/2009/2010.

In un secondo momento questi investimenti dovranno essere confrontati con la misura degli investimenti prodotti in ognuno dei periodi agevolabili.

In riferimento al triennio da prendere in considerazione per il raffronto del calcolo della media, nella circolare l’Agenzia specifica che questo triennio si costituisce dai 3 periodi di imposta precedenti al primo periodo di applicazione dell’agevolazione. Esso inoltre ricomprende il periodo in corso alla data del 31.12.2010 e i due precedenti, 2008 e 2009. 

L’Agenzia specifica inoltre che per le imprese con periodo di imposta che coincide con l’anno solare, il triennio si riferisce al tempo intercorrente tra 1.01.2008 e 31.12.2010. Per le imprese con periodo di imposta che invece non coincide con l’anno solare, il triennio si compone dai 3 periodi precedenti al primo ammesso all’agevolazione.