E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n.297 del 15-12-2021, il decreto del Ministero della Transizione ecologica con il quale sono definite le disposizioni attuative del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che utilizzano prodotti riciclati, in economia circolare. Il decreto individua i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di materie e prodotti riciclati che hanno accesso all’agevolazione.

Il decreto definiti altresì  i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta per l’acquisto dei prodotti riciclati

L’art.26-ter del D.L. 34/2019, riconosce un credito d’imposta in favore di imprese e professionisti che impiegano prodotti riciclati.

Nello specifico, per le spese 2020, e’ riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

  • semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  • compost di qualita’ derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Beneficiarie del credito d’imposta sono le imprese e i titolari di redditi da lavoro autonomo.

L’agevolazione spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Nel limite complessivo di risorse pari 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Attenzione, il bonus  spetta solo se i beni acquistati sono effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attivita’ economica o professionale e non e’ cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le regole attuative

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n.297 del 15-12-2021), il decreto del Ministero della Transizione ecologica con il quale sono definite le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame. L’agevolazione ha come obiettivo il sostegno e la diffusione dell’economia circolare, attraverso pratiche sostenibili come l’acquisto di materiali riciclati (Fonte portale Mite).

L’attenzione è rivolta soprattutto all’attestazione delle spese sostenute.

In particolare, l’effettivita’ del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni  nell’esercizio dell’attivita’ economica e professionale risultano:

  • da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o
  • da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero
  • dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il credito d’imposta deve essere richiesto tramite apposita domanda.

A tal proposito, le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it), a partire dalle ore 12 di mercoledì 22 dicembre 2021 fino alle ore 12 del 21 febbraio 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.