È stato confermato, nella conversione in legge del decreto Rilancio, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. La previsione è contenuta all’art. 28 del suddetto decreto e qualche novità rispetto al testo originario è stata inserita in fase di conversione.

Stiamo parlando del credito d’imposta previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, riconosciuto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

La misura è del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda compresivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività.

La condizione fondamentale ai fini del beneficio è che i citati contribuenti abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Nessun limite in tal senso è, invece, previsto per le strutture alberghiere e agrituristiche nonché per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

L’agevolazione spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Le novità del credito d’imposta locazioni: la cessione al locatore

Una prima novità rispetto al testo del decreto ante conversione, è quella prevista dal nuovo comma 3-bis dell’art. 28, con cui è stato disposto che il beneficio spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro ma in tal caso la misura sarà del 20% (invece che del 60%) e del 10% (in luogo del 30%).

Altra importante novità è quella contenuta al nuovo comma 5-bis, con cui è prevista la possibilità per il conduttore di cedere il credito d’imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito.

Restano ferme le condizioni per accedere al beneficio ma il conduttore viene esonerato dalla prova del calo di fatturato se ha avviato attività nel 2019. Nel dettaglio, si ricorda che l’agevolazione è commisurata all’importo del canone versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, invece, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno). Il credito spetta a condizione che ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

E qui, in sede di conversione in legge, viene eliminato, per le imprese che hanno avviato attività lo scorso anno, il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Stessa cosa viene prevista per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

Le modalità di utilizzo del credito d’imposta locazione

Continua ad essere previsto che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito.

Per l’utilizzo in compensazione in F24 non trovano applicazione non trovano applicazione né il limite generale (elevato per l’anno 2020, da 700.000 euro a un milione di euro) né il limite speciale alla compensazione dei crediti d’imposta (250.000 euro). Viene, infine, confermata la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta in commento con quello pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) previsto dall’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia).