Asseverazione delle spese e dimostrazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti riciclati per i quali si richiede il credito d’imposta.

Sono questi i principali aspetti analizzati dal Ministero della Transizione ecologica, MITE, in riferimento al credito d’imposta per i prodotti riciclati nell’ambito della c.d economia circolare.

Il credito d’imposta per i prodotti riciclati

Il contributo istituito dall’art. 26-ter del D.L. 34/2019, prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati, fino a un importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili.

Nel limite complessivo di 10 milioni di euro di risorse.

Nello specifico, il credito d’imposta opera sul costo di acquisto di:

  • semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  • compost di qualita’ derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese e i titolari di redditi da lavoro autonomo.

In Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n.297 del 15-12-2021), è stato pubblicato il decreto del Ministero della Transizione ecologica con il quale sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola.

Con alcune FAQ pubblicate sul proprio portale, il Ministero della Transizione ecologica, ha chiarito e approfondito diversi aspetti tra cui: l’asseverazione delle spese per le quali si richiede l’agevolazione e la documentazione tecnica da possedere per dimostrare che le caratteristiche dei prodotti acquisiti rispettano i paletti fissati dalla norma di riferimento del credito d’imposta.

L’asseverazione delle spese

In conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto sopra citato, l’effettività del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni nell’esercizio dell’attività economica e professionale devono risultare:

  • da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero
  • da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

La citata attestazione, pena esclusione dall’agevolazione, deve essere allegata al modulo di domanda del credito d’imposta prodotti riciclati economia circolare.

I requisiti tecnici dei prodotti acquistati

Il Ministero si è soffermato anche sulla documentazione tecnica richiesta al fine di attestare il contenuto di materiale riciclato per i semilavorati e/o i prodotti finiti.

A tal proposito, il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami è dimostrato mediante:

  • un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
  • una dichiarazione ambientale diprodotto (EPD), conforme alla norma UNIEN15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, pena esclusione dall’agevolazione, devono essere allegate al modulo di domanda.