A partire dal 1° aprile 2023 le istanze per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale, devono essere presentate tramite l’ultima versione del modello Iva TR. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia. La precedente versione del modello potrà comunque essere utilizzata fino al 2 maggio 2023.

Si ponga attenzione al fatto che il modello deve essere utilizzato quando l’eccedenza di imposta supera i 2.582,28 euro. E i contribuenti intendono chiederne il rimborso o vogliono utilizzarla in compensazione con altri tributi, contributi e premi.

Il modello Iva TR

Il modello Iva TR, come da istruzioni di compilazione del modello,  deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte:

  • il rimborso di tale eccedenza ovvero
  • intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, del DPR 633/1972,  il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Chi può chiedere il rimborso

In particolare, possono chiedere il rimborso del credito Iva infrannuale:

  • i contribuenti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività con operazioni che scontano aliquote inferiori a quelle dell’imposta su acquisti e importazioni;
  • i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • i contribuenti con acquisti e importazioni, realizzati nel trimestre, di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o tramite rappresentante fiscale;
  • i soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Compensazione o rimborso.
Compensazione oltre 5.000 euro con regole precise.

I contribuenti che intendono utilizzare il credito Iva in compensazione devono tenere a mente che:

  • l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione del modello Iva TR;
  • l’utilizzo effettivo del credito in compensazione orizzontale oltre l’importo di 5.000 euro è ammesso a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5mila euro annui (elevato a 50mila euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità (articolo 35, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 241/1997). In alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (articolo 3, comma 2, del Dl n. 50/2017).

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).