Ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 viene estesa la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato, potendosi applicare a tal fine la disciplina già introdotta dall’articolo 28 del Decreto-legge n. 9 del 2020 relativamente ai titoli di viaggio e dei pacchetti turistici. E’ quanto prevede il Decreto-Legge n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia). Per intenderci anche l’albergo potrà essere richiamato a rimborsare chi aveva prenotato una camera anche solo per una notta anticipando già il corrispettivo ma che a causa di motivi legati all’emergenza Coronavirus non potrà fruire della prestazione.

Altra stangata, dunque, per il settore turistico messo in ginocchio più di tutti da questa epidemia.

Così come previsto dal richiamato art. 28, dunque, anche per i contratti di soggiorni presso strutture alberghiere si rende applicabile la previsione normativa contenuta all’art. 1463 del codice civile, ai sensi del quale nei casi di sopravvenuta impossibilità, la parte liberata non può chiedere controprestazione e deve restituire quanto già ricevuto. Si applicano le norme in materia di ripetizione dell’indebito.

Le cause di sopravvenuta impossibilità

Il presupposto di applicazione della predetta disciplina è che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione nei contratti di soggiorno discenda dall’applicazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 6/2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19. L’impossibilità riguarda, quindi, i casi di quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento, nonché i casi di impossibilità a raggiungere destinazioni all’estero. In attesa, comunque, di eventuali chiarimenti in merito, la richiesta di rimborso deve essere fatta alla struttura ricettizia allegandovi la documentazione comprovante una o più delle menzionate condizioni. Se tutto resta confermato, in rimborso avverrà in modo diretto o mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Cosa prevede il DL n. 9 del 2020

Con l’art. 28 del DL n. 9 del 2020 al comma 1, il legislatore aveva già previsto che in caso di impossibilità della prestazione per cause da Coronavirus, è possibile chiedere il rimborso di titoli di viaggio in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre. Il rimborso va chiesto al vettore al quale occorre far pervenire la documentazione da cui si evinca il ricorrere di una delle situazioni sopra elencate allegando il titolo di viaggio e, se del caso, la documentazione che attesti la partecipazione programmata ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi di cui alla lettera e). Il termine temporale per effettuare la comunicazione è di 30 giorni:

  • dalla cessazione delle situazioni in caso di contratti di trasporto stipulati dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente; contratti di trasporto stipulati da soggetti destinatari dei provvedimenti di divieto di allontanamento dalle aree individuate dai D.P.C.M. adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti; di contratti di trasporto sottoscritti da soggetti risultati positivi al virus COVID-19 nei confronti dei quali è disposta la quarantena oppure la permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, ovvero il ricovero presso strutture sanitarie; di contratti di trasporto con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai D.P.C.M. adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, art. 3, da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti;
  • dall’annullamento o sospensione di concorsi, procedure selettive e degli altri eventi laddove si tratti di contratti di trasporto sottoscritti da soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
  • dalla data prevista per la partenza nei casi di viaggi con destinazione estera dove sia impedito o vietato lo sbarco, per i contratti di trasporto sottoscritti dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto.

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’interessato, il vettore procede tramite rimborso di quanto versato ovvero con un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.

Si tenga presente che la disciplina in esame si applichi anche in caso di acquisto del titolo di viaggio tramite agenzia di viaggio.

I commi 5-7 dello stesso art. 28 disciplinano, invece, il rimborso dei pacchetti turistici ed il comma 9 regolamenta la sospensione viaggi e iniziative di istruzione.