Dal 2023, se tutto sarà confermato nella definitiva approvazione parlamentare della Manovra di bilancio, ci saranno più chance di avere partita IVA in regime forfettario.

Due in particolare sono le novità in arrivo. Una positiva e una meno positiva.

La notizia buona è che il limite di ricavi/compensi annui da non superare per essere in questo regime di favore passerà da 65.000 a 85.000 euro. La meno buona è che si supereranno i 100.000 euro, l’uscita sarà immediata, con tutte le conseguenze del caso.

Se, invece, si supereranno gli 85.000 euro ma non 100.000 euro, si uscirà dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo.

Il limite dei ricavi attuali per essere forfettario

Ricordiamo che in base alla disciplina in vigore, tra i requisiti per essere forfettario è richiesto il conseguimento di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del limite di 65.000 euro occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Si consideri che:

  • chi apre partita iva in corso d’anno, può svolgere l’attività in regime forfettario laddove presume (e dichiara nel modello di apertura partita IVA) di rispettare per quell’anno i citati requisiti
  • per chi, all’inizio dell’anno, è già in attività, affinché questi possa continuare a essere forfettario o per passare a questo regime, la verifica dei due requisiti deve essere effettuata rispetto all’anno precedente. Quindi, ad esempio, non è potuto essere essere forfettario nel 2022 chi per l’anno 2021 ha conseguito ricavi per oltre 65.000 euro.

Le caratteristiche del regime

Chi ha partita IVA in regime forfettari gode di una serie di semplificazioni. In primis, emette fattura senza ritenuta d’acconto e senza IVA. Inoltre:

  • non detrae l’IVA sugli acquisti;
  • non paga IREPF, addizionali e IRAP, ma un’imposta sostitutiva. Tale imposta è con aliquota del 15% (e in alcuni casi del 5% per i primi 5 anni di attività);
  • il reddito su cui applicare l’imposta è determinato applicando ai ricavi/compensi percepiti nell’anno (principio di cassa) un coefficiente di redditività che varia in base al codice ATECO;
  • il forfettario non deduce i costi inerenti l’attività, tranne che i contributi previdenziali e assistenziali pagati per legge;
  • sul reddito dell’attività non può far valere detrazioni e deduzioni personali (ad esempio la detrazione spese sanitarie, detrazione per coniuge a carico, ecc.);
  • il forfettario non registra le fatture, non presenta dichiarazione IRAP ed IVA, non è soggetto agli ISA, non presenta Modello 770.

C’è obbligo di fatturazione elettronica forfettario solo in determinati casi.

L’uscita dal regime forfettario

La regola attuale prevede che si esce dal regime forfettario a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in cui vengono meno i requisiti. Pertanto, se ad esempio, un soggetto nel 2022 è forfettario e a fine anno verifica che i ricavi di questo stesso anno hanno superato 65.000 euro, questi esce dal forfettario nel periodo d’imposta 2023 (quindi, il 2022 è salvo).

Come anticipato, la Legge di bilancio 2023, nel testo attuale (ancora sotto l’esame parlamentare) innalza il limite dei ricavi/compensi da 65.000 euro a 85.000 euro. Inoltre stabilisce che si esce subito se si dovesse superare la soglia di 100.000 euro.

Supponiamo, quindi che le modifiche diventino ufficiali e di avere di fronte una partita IVA già forfettaria nel 2022. Questo significa che:

  • se nel 2023, il contribuente ha ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro, questi nel 2023, e anche nel 2024, continua a essere forfettario;
  • laddove nel 2023, il contribuente superi 85.000 euro ma non 100.000 euro, questi per l’anno d’imposta 2023 resta forfettario, mentre uscirà nel periodo d’imposta 2024;
  • se nel 2023 supera in corso di anno 100.000 euro uscirà subito dal forfettario.

L’uscita dal forfettario, implica, l’immediato ripristino del regime ordinario.

Quindi, emissione fatture con ritenuta d’acconto e IVA. Registrazione fatture acquisto e vendita, dichiarazione IVA, ecc., obbligo di liquidare IRPEF, IVA, IRAP, ecc.

Ricordiamo, infine, che un soggetto, nonostante abbia tutti i requisiti per essere forfettario, può sempre decidere di optare per il regime ordinario.