Convivenza: quali diritti ha il compagno sulla casa di abitazione del convivente, se questi viene a mancare? Un caso che ha suscitato molte polemiche e lotte tra eredi è stato affrontato dalla Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 10377 del 27 aprile 2017.

La sentenza

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il convivente che abita nella casa di proprietà del compagno non mantiene nessun diritto di detenzione sull’immobile dopo la morte del partner. L’abitazione deve invece tornare agli eredi legittimi del defunto, senza la possibilità di avanzare alcuna pretesa.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 10377 del 27 aprile 2017, ha condannato una donna a rilasciare l’immobile nel quale aveva vissuto per anni assieme al compagno.

Diritti del convivente e casa abitativa

La Cassazione, con la sentenza sopra menzionata, ha disposto in favore degli eredi del defunto proprietario della casa e ha obbligato la partner di quest’ultimo ad abbandonare l’immobile. Questo, nonostante l’uomo e la donna convivessero more uxorio da quarantasette anni.

La Cassazione ha sottolineato come la moglie e la figlia, avessero pieno possesso della casa del defunto, invece, la convivente more uxorio, ha perso il diritto di uso e detenzione dell’immobile. A niente è valso il ricorso presentato della donna in Cassazione, dopo essere già stata condannata in secondo grado, contro le pretese della moglie separata e della figlia del proprietario dell’immobile.

Convivenza e diritti

Anche se le cose negli ultimi tempi stanno cambiando, e la legge ha dato maggiori garanzie e una maggiore tutela (legge Cirinnà), questo diritto non implica in alcun modo che il convivente superstite possa usufruire della casa di proprietà del defunto per un periodo di tempo indefinito, o addirittura fino alla fine dei suoi giorni.

Gli eredi legittimi del defunto possono imporre al convivente di lasciare l’immobile, la Cassazione specifica che il convivente non proprietario è esercitabile solo “in quanto perduri la convivenza more uxorio“.

Le eccezioni ci sono e sono solo due:

  • il caso in cui il convivente superstite sia stato istituito coerede per disposizione testamentaria;
  • il caso in cui sia costituito un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del proprietario.