Controlli non solo sull’apertura di nuove partite iva ma anche su quelle già in essere. Questo quanto viene fuori dal provvedimento adottato la scorsa settimana dall’Agenzia delle entrate. Sono, infatti, stati individuati criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio e il controllo delle nuove partite Iva.

I controlli però riguarderanno anche le partite iva già attive. Su queste l’Agenzia delle entrate rileverà alcune condizioni di operatività che analizzeremo nel presente approfondimento.

Vediamo come sono articolati i nuovi controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate.

E anche in quali casi potranno riguardare anche le partite iva già in essere.

I controlli sulle partite Iva nella Legge di bilancio 2023

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 ha rafforzato i controlli sull’apertura delle partite Iva. Ciò per intercettare eventuali intenti fraudolenti che potrebbero comportate pesanti perdite per le casse dello stato in termini di imposte. Sono numerosissimi i casi di partite iva apri e chiudi riconducibili a soggetti che avviano la propria attività per brevi periodi solo con l’intento di massimizzare i propri profitti senza porre in essere alcun adempimento o versamento richiesto dal Fisco.

Da qui, con l’intento di rafforzare i controlli già in essere sulle nuove partite iva (vedi art. 35, comma 15-bis del DPR 633/1972, decreto Iva), con la Legge di bilancio è messa in atto un’azione ancora più incisiva per verificare:

  • l’effettivo esercizio dell’attività;
  • l’assenza dei profili di rischio.

In caso di inottemperanza all’invito o di esito negativo dei controlli, l’ufficio competente emana il provvedimento di cessazione della partita Iva.

La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento. La cessazione  comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (banca dati VIES).

I profili di rischio individuati dall’Agenzia delle entrate

I profili di rischio di cui tiene conto l’Agenzia delle entrate sono stati individuati con il provvedimento, prot n° 156803/2023 della scorsa settimana.

La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.

In caso di cessazione della partita Iva  il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita Iva: solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a euro 50.000.

Controlli anche sulle vecchie partite Iva

I controlli in esame riguarderanno anche le partite iva già attive rispetto alle quali l’Agenzia delle entrate rileverà alcune condizioni di operatività.

In particolare, nel provvedimento è specificato che:

La novella normativa, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è principalmente rivolta alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita  da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

Sono altresì ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.

Dunque, anche per le partite iva già esistenti caratterizzate da brevi cicli di vita  da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, possono scattare i controlli fin qui esaminati.