Il D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, alleggerisce i controlli sul 730 precompilato. Infatti, il decreto, post conversione in legge, dispone che, laddove il contribuente modifica i dati di spesa pre-inserite in dichiarazione dei redditi, i controlli formali riguarderanno solo i documenti afferenti la modifica apportata. Per i dati che non risultano modificati non si effettua alcun controllo formale. Rimane ferma, anche su tali ultimi dati, la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni inserite nel 730 precompilato.

Quanto detto finora, significa che i contribuenti possono buttare scontrini e fatture delle spese che non saranno modificate?

Ecco la risposta.

I controlli formali sul 730

L’art.5 del D.lgs 175/2014, in materia di controlli formali sulla dichiarazione 730 precompilata dispone che: nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Attenzione, nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo formale. Neanche dal c.d. controllo preventivo.

Cos’è cambiato con il D.L. fiscale?

Il D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, interviene proprio sui controlli formali, in caso di invio diretto o tramite sostituto d’imposta del 730 precompilato.

Nello specifico:

  • l’esclusione dai controlli formali opera per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi (spese sanitarie, universitarie, ristrutturazione edilizia, assicurazioni ecc) indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati;
  • con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

Dunque, i controllo formali sul 730 precompilato riguarderanno solo i dati modificati e la relativa documentazione a supporto della modifica apportata.

Da qui, è lecito chiedersi se i contribuenti possono buttare scontrini e fatture delle spese che non saranno modificate.

Purtroppo non è proprio così. Infatti, sia se si apportano modiche al 730 precompilato sia se non si fa alcuna modifica, rimane ferma, anche su tali ultimi dati,  la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive (in capo al contribuente) che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Anche gli ordinari poteri di accertamento del Fisco rimangono invariati.

Sicuramente nel breve, l’Agenzia delle entrate chiarirà con precisione la portata e l’impatto delle novità qui in esame.