Da quest’anno, con la riforma fiscale, la dichiarazione precompilata riguarderà anche i titolari di partita Iva. Infatti, tra poco meno di un mese la precompilata, il modello Redditi nello specifico per chi ha la partita iva, sarà messo a disposizione anche di imprenditori e professionisti.

Anche tali soggetti troveranno nella dichiarazione o nel foglio informativo le spese deducibili o detraibili comunicate dai soggetti terzi, si pensi ad esempio alle spese sanitarie. Nonché i redditi rinvenibili nella CU autonomi (reddito da professione abituale), redditi da mediazione, provvigioni, ecc.

Il sistema dei controlli del Fisco previsto per il 730 precompilato si applicherà anche al modello Redditi precompilato delle partite Iva.

Da qui, vediamo nello specifico quali sono i controlli che l’Agenzia delle entrate può attivare sulla dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata anche per le partite Iva

L’art.19 del D.Lgs n°1/2024, Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, estende la dichiarazione precompilata anche alle partite Iva:

A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1(..).

Il 2024 sarà solo un anno sperimentale, ecco perché, come da risoluzione n°13/2024, le CU autonomi potranno essere trasmesse entro il 31 ottobre. Anziché entro il 18 marzo (il 16, scadenza ordinaria,  quest’anno cade di sabato).

Dal prossimo anno il 16 marzo sarà la scadenza assoluta anche per le CU autonomi.

Controlli 730 e Redditi precompilato. Le regole per il 2024

L’art.1 sopra citato prevede espressamente che anche alle dichiarazione dei redditi precompilate delle partite iva si applicano le disposizioni di cui all’art.5 del D.Lgs n°175/2014.

Dunque facciamo riferimento ai controlli attivabili  dal Fisco sul 730 precompilato.

Ora estesi anche al modello Redditi precompilato.

Infatti, nella relazione illustrativa del citato decreto n°1/2024, si specifica che:

con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).

I controlli sul 730 precompilato e sul modello Redditi

In base a quanto detto fin qui ossia che i controlli del Fisco finora riguardanti il 730 precompilato si applicheranno anche al modello Redditi precompilato, è corretto affermare quanto segue.

Se il modello Redditi PF precompilato si presenta, direttamente tramite l’applicativo Redditi PF web o Redditi on line disponibili oppure, tramite intermediario abilitato ma la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente:

  • senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati.

Sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno de- terminato la modifica.

Se il modello Redditi PF precompilato lo predispone chi effettua l’invio (intermediario abilitato alla trasmissione telematica: professionista, CAF, ecc.):

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti
    terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti degli intermediari abilitati, anche sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Nei fatti si applicano le regole di cui all’art.

5 del D.Lgs n°175/2014.

Riassumendo…

  • La riforma fiscale ha esteso la dichiarazione precompilata anche alle partite iva;
  • i controlli del Fisco applicabili al 730 precompilato riguarderanno anche il modello Redditi precompilato;
  • le istruzioni del modello Redditi specificano i controlli attuabili dall’Agenzia delle entrate sulla precompilata delle partite iva.