Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalita’, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche’ nelle relative pertinenze, e’ considerata intervento di manutenzione ordinaria e non e’ subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

A prevedere tale importante novità è il D.

L. 17/2022, c.d. nuovo decreto energia. Il governo cerca di limitare i danni del caro bollette agevolando il bonus fotovoltaico.

Ecco le principali novità contenute nel decreto sull’istallazione di impianti solari fotovoltaici.

Installazione fotovoltaico. Le novità nel nuovo decreto energia

In prima battuta, con l’art.9 del decreto energia, il Governo semplifica l’iter burocratico per l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Nello specifico, il decreto dispone che l’installazione dell’impianto non è più subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

Difatti, l’installazione rientra ora tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

La novità riguarda l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti. Nonchè nelle relative pertinenze.

Attenzione, tale semplificazione non vale per gli impianti installati su immobili di notevole interesse pubblico:  ville, giardini e i parchi, non tutelati dalle che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (art 136 D.Lgs 42/2004).

In tali casi rimane necessario il nulla osta paesaggistico. Rimane in essere quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ulteriori novità

Il decreto in esame prevede l’adozione di un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per l’individuazione delle condizioni e delle modalita’ per l’estensione del modello unico semplificato  agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW non soggetti ad autorizzazione come da paragrafo precedente.

Infine, in merito all’installazione degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole viene prevista la loro ammissione agli incentivi di cui al D.Lgs 28/2011, per:

  • gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra,
  • a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.