L’Agenzia delle entrate ha finalmente reso noto i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto per le partite IVA. Le domande possono essere inviate dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021. Questo è il termine ultimo per inviare le istanze o per inviare istanze sostitutive di quelle precedenti.

Il nuovo contributo a fondo perduto per le partite IVA

L’ articolo 1, comma 30-bis del Dl n. 73/2021, ha previsto la possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto Covid-19 per gli esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro ma non superiore a 15 milioni di euro.

Ricavi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-bis (ossia nel 2019 per i soggetti con esercizio corrispondente con l’anno solare).

Ai fini della richiesta del contributo a fondo perduto partite iva, è necessario rispettare precisi requisiti.

Nello specifico, i suddetti soggetti devono:

  • essere titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis;
  • aver registrato un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi almeno del 30% nell’anno 2020 rispetto al 2019 ovvero nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

L’invio delle istanze e l’ammontare del contributo a fondo perduto

Con un provvedimento pubblicato in data 14 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione dell’istanza. L’istanza può essere inviata in via telematica. La trasmissione telematica può essere eseguita mediante l’applicazione desktop telematico.

L’importo del contributo è variabile.

Nello specifico, ai beneficiari spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del D.l. 41/2021, decreto Sostegni e/o quello stagionale di cui ai commi 5-13 dell’art.

1 del D.L. 73/2021 del Sostegni-bis. Il comma 30-bis sopra citato richiama espressamente tali contributi.

Da qui, ad esempio, il contributo di cui all’articolo 1 del decreto Sostegni è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 dell’art. 1 del decreto Sostegni-bis. Il riferimento è al contributo automatico, riconosciuto per lo stesso ammontare a quelli che avevano ottenuto quello del primo decreto Sostegni.

L’importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150mila euro.