Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio non spetta alle STP (società di professionisti). È il principio ribadito nella Risposta n. 377/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 18 settembre 2020.

In premessa l’Amministrazione finanziaria ricorda i requisiti per accedere al beneficio. A tal riguardo è previsto cha si ha diritto al contributo, laddove, nell’anno d’imposta 2019, il richiedente abbia conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Inoltre, è necessario che oltre alla predetta condizione sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19).

L’importo spettante del contributo a fondo perduto

Nel rispetto delle condizioni richieste il beneficio spetta alle seguenti percentuali applicate sulla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

E’, in ogni caso, stabilito un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto per le STP

Quanto concluso dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta in commento, in realtà, è conferma di quanto già precisato nelle precedenti Circolari n. 22/E del 2020 e n. 15/E 2020.

L’Amministrazione finanziaria parte dal presupposto che la normativa che prevede il fondo perduto in commento di per sé esclude dal beneficio “i professionisti iscritti agli enti di diritto privato

di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103”. Pertanto, secondo le Entrate, ne consegue che

“gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”.

E’, tuttavia, precisato che non saranno applicate sanzioni laddove si è già fruito del contributo e che solo successivamente ai chiarimenti contenuti nella menzionata Circolare n. 22/E/2020 si è venuti a conoscenza di avere avuto un comportamento non coerente con le precisazioni fornite. In questi casi, dunque, sarà possibile restituire il beneficio senza subire sanzioni relative all’indebita fruizione del contributo a fondo perduto (si veda a tal proposito il nostro articolo “Contributi a fondo perduto: restituzione in ravvedimento“).

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