Rispetto ai contributi a fondo perduto istituiti dai precedenti decreti adottati a fronte dell’emergenza Covid-19, quello previsto dal decreto Sostegni prevede tra l’altro un’importante novità in merito alla modalità di fruizione.

Infatti, oltre all’accredito diretto in c/c è possibile, in alternativa, ottenere il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24.

La scelta deve essere fatta nella domanda per il contributo stesso che si presenta all’Agenzia delle Entrate. La scelta non può essere parziale (non è possibile chiedere il contributo a fondo perduto in parte con accredito ed in parte come credito d’imposta) e può essere modificata fino al riconoscimento del contributo stesso e, comunque, non oltre il 28 maggio 2021 (ultima data utile per presentare la domanda).

Contributo a fondo perduto 2021: i tempi per l’utilizzo in compensazione

Laddove il richiedente abbia indicato nella domanda per il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, come modalità di erogazione quella del credito d’imposta da utilizzare in compensazione, c’è da capire da quando poi effettivamente potrà avvenire tale utilizzo.

In primis ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, al fine di permettere l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto in esame ha istituto il relativo codice tributo6941” (Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021).

In merito al momento dal quale il beneficiario potrà utilizzare il credito in compensazione, come si evince anche dalla guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ciò potrà avvenire “successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo”.

Esempio

Il richiedente il contributo a fondo perduto riceve la comunicazione di riconoscimento in data 18 aprile 2021, solo da tale data potrà procedere all’utilizzo in compensazione del relativo credito d’imposta.

Ricordiamo, infine che, il Modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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