Sono un lavoratore dipendente, lavoro per un’azienda che opera nel settore dell’abbigliamento. Oltre a svolgere tale attività, sono al contempo titolare di partita Iva; sono un consulente informatico. Detto ciò, ai fini del contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni, per verificare i requisiti di accesso, devo considerare anche i redditi da lavoro dipendente?

Il contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni

Entro il 28 maggio è possibile presentare l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto di cui al D.

L. 41/2021, decreto Sostegni. Questa scadenza non deve passare in secondo piano anche se a breve, con il decreto Sostegni-bis, dovrebbe essere approvato un nuovo contributo a fondo perduto, con una platea di beneficiari più ampia rispetto a quella ammessa dal primo decreto Sostegni.

La scadenza del 28 maggio interessa tutti i soggetti ammessi al contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni. ossia: soggetti titolari di partita Iva, residenti in Italia, che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Il decreto individua con precisione i requisiti da rispettare per accedere al contributo a fondo perduto.

A tal proposito, il primo requisito è quello di avere un monte ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Oltre a ciò, è necessario, possedere uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  • attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Nel secondo caso ossia per i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019 in avanti, non è necessario avere una perdita di fatturato di almeno il 30%; se c’è perdita si applicano le percentuali che a breve elencheremo.

Contributo a fondo perduto: come si calcola

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.


Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Ad ogni modo, in presenza dei suddetti requisiti, è comunque riconosciuto un contributo minimo pari a 1.000. Al contrario, l’ammontare massimo erogato dall’Agenzia delle entrate non può essere superiore a 150.000 euro.

La verifica del fatturato

Detto ciò, per verificare di possedere i requisiti d’accesso al contributo a fondo perduto, è necessario calcolare correttamente il fatturato conseguito nel 2019 e nel 2020.

Nella guida dell’Agenzia delle entrate, è specificato che:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Il contributo a fondo perduto spetta anche a chi ha aperto la partita iva nel 2020.

Anche negli ultimi mesi.

Redditi da lavoro dipendente e partita iva: la risposta al lettore

Fatta tale doverosa ricostruzione, diamo una risposta al suo quesito.

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto anche per coloro che hanno aperto la partita iva nel 2020 o comunque entro il 23 marzo 2021.

Detto ciò, il fatto di essere oltre che titolare di partita iva anche lavoratore dipendente non preclude l’accesso al contributo a fondo perduto.

Inoltre, i redditi da lavoro dipendente non devono essere considerati ai fini della verifica dei requisiti, ricavi/compensi e fatturato per accedere al contributo a fondo perduto.