Dal 15 giugno scorso, i contribuenti aventi diritto al fondo perduto istituito con il decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020), possono presentare, all’Agenzia delle Entrate, la richiesta di accesso. Per questi, la finestra temporale per la domanda si chiuderà, salvo proroghe, il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono, invece, essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Le modalità attuative della misura sono state fissate dall’Amministrazione finanziaria con il Provvedimento del 10 giugno 2020 e la stessa Amministrazione ha fornito chiarimenti sul beneficio con la Circolare n.

15/E del 13 giugno.

In questa sede si vuole illustrare il comportamento da tenere laddove dopo l’invio della richiesta il contribuente si accorga di aver commesso degli errori nella domanda oppure voglia rinunciare al contributo.

Il doppio controllo dell’Agenzia delle Entrate

In soccorso viene la guida operativa predisposta sull’argomento da parte dell’Agenzia delle Entrate. In primis è previsto che, per ogni domanda inviata il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori, ecc.).

Laddove questo primo controllo abbia avuto esito negativo viene rilasciata una ricevuta di scarto; per contro se il controllo ha avuto esito positivo è rilasciata la ricevuta di “presa in carico”. Contestualmente è inviata una comunicazione, mediante un messaggio PEC all’indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC (se l’istanza è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest’ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo).

Se, dopo aver inviato l’istanza ed ottenuto la ricevuta di “presa in carico”, il contribuente dovesse accorgersi di aver commesso qualche errore, potrà trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

Infatti dopo la presa in carico, l’Agenzia delle Entrate eseguirà ulteriori controlli più approfonditi e solo dopo ciò se l’esito sarà positivo rilascerà la ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’Iban indicato nell’istanza stessa. Si tenga presente che dopo che il sistema ha concluso l’elaborazione per l’esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

La rinuncia

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è previsto che, nel caso in cui il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, potrà trasmettere in ogni momento (quindi anche dopo la chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande), un’istanza di rinuncia totale al fondo.

Infine, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio è stabilito che laddove sia accertato da parte dell’Amministrazione finanziaria l’indebita fruizione del beneficio, il contribuente potrà restituirlo spontaneamente versando (con F24) oltre che la somma indebitamente fruita anche interessi e sanzioni (con possibilità di ravvedimento operoso).

La sanzione applicabile va dal 100% al 200% del contributo indebitamente fruito ed è esclusa la possibilità di definizione agevolata. Inoltre si rende applicabile anche la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni oppure nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.