Quanto riportato è il quesito pervenuto nella nostra redazione da un lettore che si trova di fronte alla suddetta problematica.

Il contributo, si ricorda è stato istituito con l’art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio). Il comma 2 del citato art. 25 individua espressamente quelli che sono i soggetti esclusi dal beneficio. Nel dettaglio in esso si legge che “il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

Niente contributo con l’esclusivo status di lavoro dipendente

Dunque, da quanto si evince, non possono presentare domanda di accesso: a) soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo; b) soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti; c) enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir; d) intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir; e) professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali; f) soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 ha avuto modo di chiarire che, con riferimento a chi è lavoratore dipendente, sono esclusi dal beneficio i soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili a tale status.

Ne consegue che, le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di “lavoratore dipendente” (come nel caso del lettore) possono comunque fruire del contributo a fondo perduto (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti).

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Non si forniscono risposte in privato.”