In seguito a calamità naturali e alla dichiarazione di stato di emergenza, sono, in genere, approvate leggi che prevedono la sospensione dei contributi INPS. Una sospensione finalizzata ad aiutare le vittime di tali eventi.

Questi contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la parte dovuta dai lavoratori, devono essere versati in un’unica soluzione entro un termine specificato, o, in alcuni casi, possono essere rateizzati senza sanzioni né interessi da una certa data, con un numero massimo di rate e un importo minimo per rata pari a 50 euro.

La mancanza di una regolamentazione dettagliata in alcuni ambiti ha portato all’emissione della Circolare INPS n. 43 del 6 marzo 2023 che fornisce chiarimenti sull’effetto dei mancati o parziali pagamenti delle rate alla ripresa dei versamenti. Il documento di prassi stabilisce un metodo unico da seguire per la gestione dei debiti dei contribuenti che non rispettano i termini di pagamento, delineando anche le sanzioni applicabili.

La chance del rateizzo

La gestione dei contributi INPS sospesi e la loro ripresa attraverso il pagamento rateale rappresentano tematiche di grande rilevanza per numerosi contribuenti italiani, specie in seguito a eventi calamitosi che hanno messo a dura prova la capacità economica di imprese e lavoratori autonomi.

In prima battuta, l’INPS nella circolare in esame, mette subito in chiaro un principio. Secondo l’istituto, quando il contribuente opta per la rateizzazione dei contributi INPS sospesi, accetta di adempiere a un obbligo unico, distribuito su più scadenze per facilitarne il pagamento. In altre parole l’obbligo di pagare i contributi INPS resta “unico” anche se viene concessa la possibilità di rateizzarlo.

Al contribuente, pertanto, è data la chance di frazionare l’adempimento di un debito complessivo, mantenendo inalterata la natura unitaria dell’obbligo contributivo.

Contributi INPS sospesi, la ripresa del versamento a rate: quando si decade?

In applicazione del predetto principio, dunque, l’istituto precisa che alla ripresa dei versamenti dei contributi INPS sospesi, non adempiere al pagamento di due rate, anche se non consecutive, comporta la perdita del beneficio della rateizzazione, sebbene non influenzi le possibilità di accedere a eventuali definizioni agevolate, come lo è stata ad esempio la rottamazione quater e le sue proroghe.

Una volta perso il diritto a proseguire la rateizzazione, i debiti residui (ossia le rate ancora da pagare) vengono trasferiti all’Agenzia Entrate Riscossione per il recupero forzoso, con l’applicazione di sanzioni civili a partire dalla data stabilita per la ripresa dei versamenti stessi.

Diverso, invece, il caso di pagamento parziale di una o più rate. In tale circostanza, l’INPS dice che il beneficio della rateizzazione rimane valido, permettendo al contribuente di continuare il piano di rate secondo le scadenze originariamente fissate. Sui debiti non pagati matureranno, comunque, le ordinarie sanzioni civili a partire dalla data di ripresa dei versamenti.

Infine, l’INPS concede valore retroattivo alle indicazioni, affermando che dette regole si applicano anche alle rateizzazioni attive al momento della pubblicazione della circolare in commento. Devono, dunque, ritenersi superate le precedenti indicazioni fornite con la Circolare n. 106 del 4 dicembre 2008. Sono in ogni caso fatte salve eventuali disposizioni ad hoc previste per specifici eventi calamitosi.

Riassumendo

  • l’INPS chiarisce le regole di decadenza dalla rateizzazione dei contributi INPS sospesi a seguito di eventi calamitosi (Circolare n. 43/2024)
  • è detto che si decade dal piano di rateizzo, se alla ripresa dei versamenti, il contribuente NON paga due rate (anche non consecutive)
  • non si decade, invece, dal piano di rateizzo in caso di pagamento parziale delle rate
  • in entrambi i casi, i debiti residui sono affidati all’Agenzia Entrate Riscossione per il recupero (incluse le sanzioni).