Entro il 31 maggio poteva essere effettuata l’opzione per l’estromissione dei beni strumentali dell’imprenditore individuale. Operazione che comporta il passaggio dei beni dalla sfera d’impresa a quella personale o familiare dell’imprenditore. In realtà, in virtù delle previsioni di cui al decreto Cura Italia, l’adempimento poteva essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. L’operazione di estromissione si configura ai fini Iva quale operazione di autoconsumo. Tali operazioni se effettuate nel mese di aprile devono computate ai fini del calcolo del calo di fatturato da verificare per la richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dal D.

L. Rilancio.

L’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale

Gli imprenditori individuali possono procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’8% (in F24 codice tributo 1127). L’imposta da versare è calcolata sulla differenza tra il valore normale ( valore di mercato oppure valore catastale) ed il valore fiscalmente riconosciuto di ciascun bene che si intende estromettere. Difatti, l’imposta può esser versata in due rate con scadenza 30 novembre 2020 e 30 giugno 2021.

In particolare, possono avvalersi dell’agevolazione in commento i soggetti che alla data del 31 ottobre 2019 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2020. Data a partire dalla quale assume rilevanza l’esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa.

Difatti, l’esclusione dal patrimonio dell’impresa riguarda i beni immobili (circolare, Agenzia delle entrate,  26/e 2016):

  • strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
  • strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

Detto ciò, l’utilizzo ossia la strumentalità del bene va rilevato alla data del 31 ottobre 2019.

Ad ogni modo, non possono essere estromessi gli immobili che: costituiscono beni “merce”; anche se indicati nell’inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione.

Entro quando andava effettuata l’estromissione?

Entro il 31 maggio o entro il 30 giugno beneficiando dei  maggiori termini riconosciuti dal decreto Cura Italia.

Ai fini dell’opzione per l’estromissione rileva il comportamento concludente. Difatti, è considerato tale:

  • la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria)
  • oppure sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata).

L’estromissione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi(quadro RQ) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

La disciplina ai fini Iva dell’estromissione agevolata

Ai fini IVA, l’esclusione da parte dell’imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, ai sensi dell’art. 2,comma 2, n. 5) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Dunque, si configura quale operazione di autoconsumo, in esenzione Iva, art.10 comma n°8-ter, DPR 633/72.

A tal proposito, è dunque necessario emettere auto fattura per documentare tali operazioni. Nessun obbligo di autofattura per l’estromissione di immobili acquistati in precedenza da un privato. in tale caso non è stato possibile esercitare alcuna detrazione d’imposta.

Le fatture emesse in autoconsumo concorrono alla verifica del calo di fatturato per  la richiesta dei contributi a fondo perduto del D.L. Rilancio?

I contributi a fondo perduti nel decreto Rilancio

Il D.L. 34/2020, considerata l’emergenza covid-19, ha previsto un contributo a fondo perduto in favore di titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricole, di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato.

Per ottenere l’agevolazione è necessario aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

Oltre al requisito appena citato è inoltre necessario dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

ll calo di fatturato e le operazioni di estromissione

Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione aprile 2020/aprile 2019,  si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi. Devono essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Ai fini del fatturato rilavano anche i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. Indicazioni rinvenibili nella circolare, Agenzia delle entrate, n°15/2020.

Detto ciò, considerata tale indicazione operativa, non vi è ragione per escludere dal computo del fatturato le autofatture emesse per documentare l’operazione di estromissione. Operazione rilevante ai fini Iva, salvo che l’estromissione non riguarda beni acquistati senza esercitare il diritto alla detrazione.