Dallo scorso anno ho avviato una mia attività che svolgo in regime forfetario; oltre ai redditi di tale attività, percepisco anche dei redditi da pensione. A fine 2020, ho ricevuto degli emolumenti arretrati dall’INPS che potrebbero fammi rientrare nella causa di esclusione relativa alla percezione di redditi da pensione superiori a 30.000 euro. Il mio dubbio è se tali arretrati devono concorrere ai fini della verifica del monte reddituale di 30.000 euro da rispettare per accedere/permanere nel regime forfettario.

Potreste darmi indicazioni su tale aspetto?

 

Regime forfetario: requsiti di accesso e cause di esclusione

Prima di rispondere al quesito su esposto è opportuno richiamare i requisiti di accesso al regime forfettario.

Tali requisiti sono individuati al comma 54 della Legge 190/2014.

 

Possono accedere al regime forfettario, i contribuenti che nell’anno precedente a quello per il quale vogliono applicare il regime di favore:

  1. hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate,
  2. aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.

Tali requisiti devono essere rispettati sia in fase di accesso al regime sia negli anni successivi di applicazione.

Le cause di esclusione

Accanto ai requsiti di accesso, è possibile individuare delle cause di esclusione.

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (pensione ecc) di importo superiore a 30.000 euro.

La risposta al lettore: forfettari e arretrati Inps

Con la risposta n° 102/2020, l’Agenzia delle entrate ha affrontato un caso analogo a quello su esposto dal nostro lettore.

Infatti, la situazione analizzata dall’Agenzia delle entrate riguardava riguardava “la percezione di redditi di pensione dell’anno 2019 inferiore a Euro 30.000 e a un emolumento arretrato relativo a redditi dell’anno 2018 erogato dall’INPS nel 2019”.

Gli emolumenti arretrati hanno la loro disciplina fiscale nell’art.17 del DPR 917/86, TUIR.

In presenza di specifici requsiti, sono soggetti a tassazione separata.

Tali emolumenti sono disciplinati dall’articolo 17 del TUIR che, in presenza di determinati requisiti, ha riservato a detti redditi il beneficio della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR).

In particolare, nel suo caso specifico, il riferimento da prendere in considerazione è quello dell’art.

17, comma 1, lett.b):

emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendenti riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, compresi i compensi e le indennita’ di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49.

All’art.50 comma 1, si fa riferimento alle prestazioni pensionistiche.

Forfettari e  arretrati Inps: non concorrono ala soglia di 30.000 euro

Da qui, come evidenziato nella risposta sopra citata, considerato che la causa di esclusione relativa alla percezione di redditi da pensione oltre la soglia di 30.000 euro  richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR,  ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria.

“Senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”.

In sintesi, nel caso specifico del lettore “forfettari e arretrati Inps” gli emolumenti arretrati non concorreranno alla soglia di 30.000 €.

Anche nel 2021 può continuare ad operare in regime forfettario. Fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di accesso.