Chi deve stipulare un contratto di locazione è chiamato a sceglierne la tipologia. Alcune sono quelle standard, altre invece possono entrare in gioco solo in specifici casi. Si pensi, ad esempio, al contratto di locazione uso transitorio, ossia quello che può avere una durata inferiore a quella obbligatoria e che si può stipulare solo laddove esistono specifiche esigenze temporanee in capo al locatore e/o all’inquilino.

A ogni modo, sono quattro le tipologie di contratti di affitto disciplinati dalla legge, ossia:

  • contratto a canone libero;
  • contratto a canone concordato;
  • contratto transitorio;
  • contratto per studenti universitari.

Canone libero o canone concordato

Il contratto di locazione a canone libero, lo dice la parola stessa, è quello in cui le parti (locatore e inquilino) possono liberamente decidere il canone annuo da pagare senza dover sottostare ad alcun vincolo.

Questa tipologia prevede una durata minima di 4 anni più 4 anni di rinnovo automatico. In altre parole, alla fine di primi 4 anni, se non c’è disdetta, si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo.

Il contratto di locazione a canone concordato, invece, è quello in cui il canone annuo non può essere stabilito liberamente dalle parti. Tale corrispettivo deve essere compreso entro limiti minimi e massimi stabiliti negli accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.

La differenza rispetto a quello libero è anche nella durata, che in tal caso diventa di 3 anni più 2 anni di rinnovo automatico.

Contratto di locazione, c’è anche a uso transitorio per l’università

La legge sui contratti di locazione (legge n. 431/1998) contempla anche il contratto di affitto uso transitorio. Si tratta di quello che è possibile fare solo nelle ipotesi in cui ci siano necessità provvisorie in capo al locatore o inquilino.

È il caso, ad esempio, in cui si prende casa in affitto perché si stanno facendo lavori di ristrutturazione nella casa in cui si abita, oppure il caso in cui il locatore non più affittare la casa per più un certo periodo di tempo in quanto poi la deve dare al figlio che si sposa.

Il contratto transitorio può avere una durata NON superiore a 18 mesi. L’esigenza provvisoria deve essere specificata nel contratto stesso e deve essere documentata (tranne il caso di durate non superiore a 30 giorni).

Infine, esiste il contratto di locazione per studenti universitari. Può avere una durata che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Può essere stipulato purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

  • la casa oggetto della locazione deve trovarsi in comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione, nonché nei comuni limitrofi;
  • lo studente deve avere la residenza anagrafica in un comune diverso da quello nel quale frequenta l’università.

Il canone non è libero (valgono le regole viste per il canone concordato).

Riassumendo…

  • la legge sui contratti di locazione (legge n. 431/1998) prevede diverse tipologie di contratti di locazione, ossia:
    • canone libero (4 anni più 4 anni)
    • canone concordato (3 anni più 2 anni)
    • uso transitorio (massimo 18 mesi)
    • uso transitorio per studenti universitari (da un minimo di 6 mesi a massimo 36 mesi).