È possibile effettuare la registrazione tardiva del contratto di locazione, lo ha stabilito una recente sentenza n. 20858 della Corte di Cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 6 settembre 207. La sentenza conferma che nel caso del contratto di locazione registrato in ritardo, la nullità comminata espressamente dalla legge si intende sanata con effetti retroattivi e riprendono vita le rispettive obbligazioni contrattuali di locatore e conduttore.

Contratto di locazione: il caso

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda nella fattispecie una società che aveva agito in giudizio per ottenere il rilascio di un immobile di sua proprietà e il pagamento di un’indennità per l’occupazione senza titolo.

Gli affittuari chiamati in giudizio, avevano presentato un contatto di locazione regolarmente stipulato dal 2007 per esigenze transitorie, ma in realtà destinato ad esigenze abitative, per la durata di 12 mesi. Il contratto era stato registrato soltanto nel 2014 ad opera del conduttore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 8, del dlgs n. 23.

Gli affittuari avevano chiesto che il contratto dovesse intendersi regolato e che le somme versate in più al locatore, venissero restituite.

La sentenza

Il giudice accoglie la domanda della società proprietaria e dispone il rilascio immediato dell’immobile e il pagamento di un’indennità di occupazione, ritenendo nullo il contratto con la clausola di transitorietà, originariamente stipulato tra le parti. Ritiene il contratto non registrato, in quanto la registrazione è avvenuta in tempo successivo, inoltre rileva difetto di forma scritta, in quanto era adibito ad abitazione e non ad uso diverso.

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La Corte di appello, successivamente, ribalta la sentenza di primo grado, ritenendo valido il contratto. Confermata successivamente dalla Corte di Cassazione con la sentenza sopramenzionata.