I proprietari di immobili dovranno continuare a pagare l’Imu. Una delle tante imposte che vanno ad impattare sulle tasche delle famiglie italiane, andando così a ridurre il loro potere di acquisto. Innumerevoli, in effetti, sono i costi con cui dover fare i conti, come ad esempio la spesa settimanale e le bollette. Alle prese con i vari impegni e scadenze, pertanto, non stupisce che in molti possano dimenticare di adempiere a qualche dovere.

Ci sono alcuni casi, però, in cui dimenticare può costare davvero molto caro.

Lo sanno bene tutti coloro che non hanno pagato in tempo alcune tasse e rischiano di dover fare i conti con pesanti sanzioni. Proprio in tale ambito è giunto in redazione il quesito di un nostro lettore che a tal proposito ci chiede: “Buongiorno, sono Matteo. Ho dimenticato di pagare l’acconto Imu entro lo scorso 16 giugno e per questo vorrei sapere se posso fare per mettermi in regola ed evitare di pagare pesanti multe. Grazie in anticipo per la risposta”.

Continueremo a pagare l’IMU, come mettersi in regola sulle scadenza passate subito

Come canta Luciano Ligabue: “G come Giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come Guerra e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare”. In effetti la maggior parte dei problemi non si risolvono da soli. È bensì necessario attivarsi e trovare una soluzione. A tal proposito, come ricordato su Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, l’Imu:

“può essere assolta in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione di aliquote e regolamenti pubblicati nella sezione Imu sul sito del dipartimento delle Finanze il 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, per il versamento del saldo, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. È, comunque, possibile togliersi il pensiero, effettuando il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento”.

Lo scorso 16 giugno, quindi, è stato il termine ultimo entro cui i soggetti interessati avrebbero dovuto versare la prima rata dell’Imposta municipale propria.

Il saldo, invece, dovrà aver luogo entro il 18 dicembre 2023, poiché il 16 dicembre cade di sabato.

Imposta Municipale Propria, pagamento di sanzioni e interessi

Ma cosa deve fare chi ha dimenticato di pagare l’Imu entro lo scorso 16 giugno? Ebbene, in tal caso per sanare la propria posizione bisogna versare l’importo originariamente dovuto, più sanzioni e interessi. Quest’ultimi, come è facile immaginare, aumentano all’aumentare dei giorni che intercorrono dalla data originaria di scadenza fino a quella in cui ha effettivamente luogo il pagamento dell’imposta. Entrando nei dettagli, come stabilito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo numero 471 del 18 dicembre 1997, il ritardato pagamento comporta una:

sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”

Ravvedimento operoso Imu, le percentuali

A seconda dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria, il contribuente può avvalersi delle seguenti tipologie di ravvedimento operoso, con sanzioni pari allo:

  • 0,1% in più per ogni giorno di ritardo in caso di pagamento effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza prevista;
  • 1,5% in caso di ritardo tra il quindicesimo e il trentesimo giorno;
  • 1,67% dell’importo dell’imposta se il pagamento viene effettuato tra il trentunesimo ed il novantesimo giorno;
  • fino al 3,75% in caso di ritardo superiore ai 90 giorni fino a massimo dodici mesi;
  • 4,29%, per pagamento effettuato dopo l’anno;
  • fino al 5% per versamenti effettuati dopo due anni.