Internet veloce: ma cosa succede se, dopo la firma del contratto e l’attivazione della linea, la connessione è lenta e instabile? Quello della stabilità di connessione internet è un concetto soggettivo perché non è facile dimostrare che la linea cade durante la navigazione. Ma il discorso sulla velocità è diverso. Le compagnie nella pubblicità promuovono spesso internet veloce e questo dato viene anche ribadito nel contratto quindi è un requisito che va garantito.

Non ci sono scuse: alla compagnia non servirà semplicemente sostenere che evidentemente ci sono troppe utenze collegate e che questo rallenta la navigazione.

La velocità di navigazione è un dato oggettivo: esistono anche software in grado di calcolarla quindi per l’utente è facile dimostrare che le condizioni di utilizzo non sono quelle pubblicizzate da contratto.

Dopo la segnalazione, l’operatore telefonico ha trenta giorni di tempo per il ripristino dei parametri di qualità previsti dal contratto. Trascorso il suddetto termine l’utente potrà fare una seconda misurazione per controllare che effettivamente il servizio sia tornato ai livelli garantiti dal contratto. In caso contrario è ammesso il recesso dal contratto senza alcun costo di attivazione. Basterà inviare semplice raccomandata con preavviso di un mese e non possono essere applicate penali.

Il riferimento legislativo è all’articolo 1453 del codice civile che prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.