Anche per il bonus facciate, l’asseverazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus.

Da qui, è lecito chiedersi se il professionista che rilascia l’asseverazione debba o meno attivare in capo a se stesso la polizza assicurativa a copertura di danni da esso provocati dall’attività prestata; così come previsto per il superbonus.

Ecco quello che c’è da sapere e come può tutelarsi il contribuente.

Il visto di conformità e la congruità delle spese per il bonus facciate

Ai fini della opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi diversi dal superbonus serve il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori agevolati. A differenza di quanto previsto dal superbonus, l’asseverazione riguarda la sola congruità delle spese, non anche i requisiti tecnici dell’intervento. Detto cio, se per il superbonus gli obblighi di visto di conformità e asseverazione erano già in essere prima dell’entrata in vigore del D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode, lo stesso non si può dire per gli altri bonus edilizi. Si pensi al bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario ecc. Bonus per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Proprio sull’efficacia temporale dell’obbligo di visto di conformità e di asseverazione, per i bonus edilizi diversi dal superbonus, nella circolare n° 16/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica, in via di principio,
  • alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Tuttavia, non sono soggette agli obblighi in esame le opzioni di cessione/sconto in fattura con spese pagate e accordi di cessione/sconto in fattura avvenuti prima dell’entrata in vigore del D.

L. “Antifrode”. Anche se le comunicazioni delle suddette opzioni all’Agenzia delle entrate non sono ancora avvenute.

Serve la polizza assicurativa?

Nella sopra citata circolare n° 16/e, l’Agenzia delle entrate ha affermato che, per i bonus edilizi diversi dal superbonus:

l’attestazione della congruità della spesa possa essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus.

Ciò, in virtù dell’espresso richiamo al comma 13-bis dell’art.119 del decreto Rilancio da parte dell’art.121 dello stesso decreto.

Da qui, è lecito chiedersi se il professionista che rilascia l’asseverazione debba o meno attivare in capo a se stesso la polizza assicurativa. A copertura di danni da esso provocati dall’attività prestata. Così come previsto espressamente per il superbonus.

Ebbene, noi di Investire oggi riteniamo che la polizza assicurativa non sia necessaria. Tale affermazione parte dal fatto che per il bonus non 110%,  l’asseverazione riguarda la sola congruità delle spese e non il rispetto dei requisiti tecnici dell’intervento.

Ad ogni modo, sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate. Per evitare che il contribuente sia esposto a rischi o chiamato a pagare danni economici da lui non causati.