Congedo straordinario con legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buonasera, ho entrambi i genitori con legge 104 art.3 comma3.

Dal 2009 usufruisco dei tre giorni lavorativi mensili per mio padre. Per mia madre, onde evitare troppe assenze dal lavoro, ne usufruisco ad ore spalmate nell’arco del mese ed in base alle esigenze che si presentano.

Desidero sapere:

1) Se posso usufruire dei due anni di legge 104 per entrambi i genitori (ovvero due anni + due anni) e se da questi due anni vanno decurtati i tre giorni mensili già usufruiti e le ore spalmate nell’arco del mese.

2) Se, concluso il biennio di legge 104, posso usufruire di un altro biennio relativo alla legge 104 dell’altro genitore.

Risposta alla prima e seconda domanda

No non è possibile fruire due volte, per entrambi i genitori portatori di invalidità e del congedo straordinario di due anni previsto dalla legge.

La risposta a questo specifico quesito è stata data dall’INPS con la circolare n. 28 del 28.02.2012.

In particolare, l’istituto ha chiarito che, “sebbene sia possibile che il medesimo lavoratore assista più familiari disabili, in ogni caso il limite complessivo massimo di durata del congedo è di due anni in tutto l’arco della vita lavorativa del dipendente, a prescindere dal numero di familiari assistiti”.

Per usufruire del congedo straordinario legge 151, la condizione è che il familiare sia affetto da disabilità grave e non sia ricoverato in struttura a tempo pieno.

Congedo biennale per se stessi

3) Se il congedo biennale di legge 104 per assistere un genitore è previsto nella vita del figlio lavoratore che lo assiste una sola volta, ovvero, se quest’ultimo dovesse malauguratamente averne bisogno per sé se può usufruire di tale permesso avendolo già utilizzato per il genitore.

Risposta

Il lavoratore con handicap grave, con la certificazione della legge 104 articolo 3 comma 3, può usufruire, come già noto, dei permessi legge 104.

La nostra lettrice ci chiede se può usufruire del congedo straordinario di 2 anni per lei stessa.

E’ necessario a tal proposito, fare una distinzione tra il congedo straordinario retribuito che viene concesso per assistere il familiare disabile con handicap grave e il congedo non retribuito, lo stesso di due anni, per la propria disabilità.

Vi è inoltre anche un’ulteriore tipologia di congedo straordinario riservato per gli invalidi e i mutilati. Abbiamo analizzato questo quesito in tutti i suoi aspettti in quest’articolo: Congedo straordinario e legge 104 per se stessi, è possibile?

Congedo straordinario legge 151: convivenza e coabitazione

4) Se avendo i genitori che abitano nello stesso stabile con numero civico uguale) ma in interno diverso è necessario fare la variazione anagrafica di convivenza del figlio c/o il nucleo familiare dei genitori.

Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

Tale requisito si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.

Per dimostrare la coabitazione bisogna produrre la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.

Per maggiori informazioni, consigliamo di leggere: Legge 104 e congedo lavoro, con la coabitazione è possibile?

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