Congedo straordinario legge 151 per assistere un familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), soddisfatto con il requisito di convivenza con dimora temporanea. Esaminiamo il quesito di un nostro lettore, analizzando nel dettaglio la dimora temporanea, chi può chiederla, quando e cosa fare alla scadenza.

Buonasera ho letto vari articoli scritti da lei, vorrei sapere delle informazione inerente al congedo straordinario.

URGENTE: in breve descrivo il problema: 

mia moglie ha fatto domanda di congedo per la mamma, residente a Napoli lei a Latina, abbiamo fatto domanda di proseguo congedo dal 7 febbraio 2018 al 17 maggio 2018 con certificato residenza temporanea valido dal 6 aprile 2017 al 6 aprile 2018.

Alla scadenza del 6 aprile poste mi ha chiesto un nuovo certificato annuale, ma sono andato al comune e mi hanno detto che non è più possibile fare quello di residenza temporaneo perché dura un anno e alternativa fare quello definitivo ma per il momento non è possibile per ragioni personali e di salute del disabile. Ho chiesto all’operatore inps come dovevo comportarmi , mi ha detto che con le nuove norme non c’èra più bisogno di residenza ma di convivenza, producendo così una dichiarazione di atto notorietà. 

La mia domanda è: visto che il certificato residenza temporanea non puo essere prodotto, la residenza definitiva per il momento non puo essere spostata, che poste dice che vuole un nuovo certificato perché non è sufficiente la sola autocertificazione, come devo comportarmi? Che devo fare? Come posso interrompere il congedo? Come posso evitare problemi disciplinari o licenziamento o altro? Mi aiuti grazie.

Congedo straordinario e requisito di convivenza

Per assistere un familiare con disabilità grave, è concesso al lavoratore il congedo straordinario  legge 151, per massimo due anni, su cui vige il diritto di priorità. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere l’articolo: Congedo straordinario e diritto di priorità per assistere il familiare con legge 104

Nel congedo straordinario il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 art. 46 e 47.

Valida anche la coabitazione nel medesimo stabile sia pure in interni diversi, perchè non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile. Il concetto di “convivenza”, pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi.

Che cos’è la dimora temporanea

Il registro della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato temporaneamente la propria dimora.

La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.

Questo tipo di richiesta serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l’interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza.

Chi può richiedere la dimora temporanea e quanto dura

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223):

  • cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi;
    cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

L’iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati, questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza.

Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro.

L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223. Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.

Cosa fare alla scadenza della dimora temporanea

Il congedo straordinario può essere richiesto fino a quando la dimora temporanea è in essere. Se viene a mancare il requisito di convivenza, viene a mancare anche il diritto a fruire del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave (legge 104 art. 3 comma 3).

L’Inps, prima con la circolare n. 32 del 6/3/2012 e successivamente nella circolare n. 159 del 15/11/2013 specifica che “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …,  ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.”

Quindi è necessario che la dimora temporanea sia richiesta precedentemente (ovvero “previo”, cioè preliminarmente) alla domanda di congedo straordinario.

Come sospendere il congedo straordinario

Nel caso specifico venendo a mancare il requisito della convivenza, il lavoratore deve comunicare tempestivamente, producendo una dichiarazione per sospendere il congedo straordinario, sua moglie deve rientrare a lavoro. Le consiglio di rivolgersi al patronato che le ha curato la pratica nella prima richiesta, e con loro preparare la documentazione da portare al datore di lavoro. Se non ci sono regolamenti interni, non dovrebbe rischiare azioni disciplinari.

Quello che farà il datore di lavoro, è sottrare lo stipendio nel periodo in cui è venuto a mancare il diritto di poter fruire del congedo straordinario, per assenza ingiustificata. Tale periodo non verrà coperto da contribuzione figurativa.

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