Una delle più grandi novità della riforma fiscale è rappresentata dal concordato preventivo biennale che riguarderà non solo i soggetti ISA effettivi ma anche i contribuenti in regime forfettario.

Per tali soggetti il nuovo istituto fiscale sarà applicabile solo in via sperimentale con effetti per un solo periodo d’imposta (per gli altri l’accordo è biennale).

Detto ciò, anche per i forfetari valgono le cause di esclusione dal concordato in essere per gli altri contribuenti.

Vediamo nello specifico chi dei forfetari potrà accordarsi con il Fisco in via preventiva sul reddito da dichiarare e dunque sulle imposte da versare.

Il concordato preventivo biennale

Il decreto delegato n° 13/2024 mette nero su bianco la possibilità di un accordo preventivo tra Fisco e contribuente titolare di partita iva sul reddito da dichiarare per due periodi d’imposta.

Il fisco propone un certo reddito, il contribuente può decidere o meno di aderire alla proposta. Chi non aderisce però potrebbe essere maggiormente attenzionato da Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza nell’esecuzione di controlli fiscali.

Detto ciò, con l’adesione all’accordo:

  • gli eventuali maggiori o minori redditi prodotti dal contribuente, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli concordati;
  • non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

A ogni modo, il contribuente potrà decidere di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Dunque il fatto che eventuali redditi oltre concordato non siano tassati potrebbe portare a una massiccia adesione alla proposta di concordato del Fisco.

Tuttavia, c’è da dire che è ragionevole pensare che in assenza di sbarramento ossia di un punteggio minimo ISA richiesto ai fini del concordato, il Fisco fisserà le proposte verso l’alto; soprattutto per i contribuenti meno virtuosi ossia con le pagelle fiscali meno buone.

Concordato preventivo biennale per i forfettari. Chi è escluso?

In base a quanto detto fin qui, il concordato preventivo biennale si applica anche ai forfettari.

Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità (art.7, c.2 D.Lgs 13/2024).

Da qui, è utile soffermarsi sulle cause di esclusione ossia sulle situazioni soggettive e oggettive che non permettono di accedere al concordato preventivo per i forfettari.

Ebbene, in primis, le disposizioni in materia di concordato non si applicano ai contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

L’esclusione opera anche:

  • se con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
  •  il contribuente abbia debiti tributari di importo pari a superiore a 5.000 euro.

Lo stesso limite va verificato rispetto ai contributi previdenziali definiti ossia accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Sembrerebbe che la verifica del limite di 5.000 euro vada effettuata per singolo debito compreso interessi e sanzioni (quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni(..).

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni
applicabili.

Ulteriori ipotesi di esclusione

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Si tratta di condizioni al verificarsi delle quali il concordato preventivo è escluso.

Riassumendo…

  • Il concordato preventivo biennale si applica anche i forfettari;
  • per tali soggetti il concordato si applica solo in via sperimentale per il 2024, con effetti per un solo periodo d’imposta;
  • rimangono applicabili le ordinarie cause di esclusione.