Il concordato preventivo biennale è la grande novità della riforma fiscale inserita nel decreto legislativo che prevede nuove disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Il decreto è stato approvato in esame preliminare dal Governo Meloni e ora passerà all’esame delle commissioni parlamentari.

In base all’attuale testo del decreto, anche i contribuenti in regime forfettario potranno sfruttare il nuovi istituto fiscale inserito nella riforma.

Detto ciò, vediamo nello specifico come funzionerà il nuovo concordato preventivo per chi è titolare di partita iva in regime a forfait.

Il concordato preventivo biennale

L’art.7 del nuovo D.Lgs di riforma fiscale (nuove disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale) prevede che:

Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’Agenzia delle entrate sulla base dei dati a sua disposizione in anagrafe tributaria e da altre banche dati accessibili elabora la proposta di concordato. La proposta tiene conto anche di ulteriori dati richiesti al contribuente anche per il tramite del suo consulente di fiducia. A regime entro il 15 marzo, per il primo anno entro il mese di aprile, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.

Al contrario di quanto si sapeva inizialmente, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine del 30 giugno. Inizialmente sembrava si facesse riferimento al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Chi non aderisce al concordato subirà più controlli dell’Agenzia delle entrate.

Concordato preventivo biennale anche per i forfettari

Il concordato preventivo biennale si applica anche ai contribuenti in regime forfettario oltre che ai soggetti ISA effettivi con le pagelle fiscali più alte .

Nello specifico, rispetto ai contribuenti in regime forfettario, il concordato:

  • è subordinato alla dichiarazione di un reddito minimo parti a 2.000 euro;
  • rimane ferma la deducibile dei contributi previdenziali versta in obbligo di legge.

L’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l’accesso al concordato. Infatti, l’accettazione della proposta obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

Detto ciò, non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;  i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11.

Si ponga attenzione al fatto che: gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini delle imposte da versare e dei contributi previdenziali. Dunque le imposte e i contributi si pagano sulla base del reddito concordato con il Fisco. Non su quello effettivo. Fermo restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Inoltre, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Ipotesi di cessazione del concordato

ll concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetarie
  • il contribuente cessa l’attività.

Rilevano le ulteriori ipotesi fissate dall’art.

22 del decreto. Cosicché, ad esempio, il concordato decade:

a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.

Rispetto ad alcune violazioni che causano decadenza, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

Riassumendo…

  • Anche i contribuenti in regime forfettario possono sfruttare il nuovo concordato preventivo biennale;
  • è possibile accordarsi con il Fisco sui redditi da dichiarare;
  • l’accettazione della proposta di concordato deve essere perfezionata entro il 30 giugno.