L’imposta di registro da applicare all’atto di concessione di bene demaniale marittimo emesso dal Comune, si applica con aliquota del 2%, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Inoltre l’imposta stessa andrà applicata sulla base imponibile costituita dall’ammontare complessivo dei canoni pattuiti per l’intera durata della concessione.

È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 157/E del 28 maggio 2020, in cui l’Amministrazione finanziaria risponde ad una società la quale ha chiesto di conoscere se per la richiesta di proroga delle predette concessioni demaniali marittime, l’imposta di registro debba essere assolta per l’intera durata del contratto oppure annualmente sul canone relativo ciascun anno.

Il dubbio dell’istante sorgeva in circostanza del fatto che la normativa vigente consente ai concessionari demaniali di scegliere se pagare l’imposta di registro per l’intera durata del contratto, oppure annualmente sul canone relativo a ciascun anno. Infatti, il pagamento anno per anno ha maggiore aderenza alla realtà perché i canoni demaniali sono soggetti all’indice Istat e, quindi, cambiano tutti gli anni.

La società istante ritiene dal canto suo percorribile la strada di pagare l’imposta di registro anno per anno, richiamando a sostegno della sua tesi la disposizione normativa contenuta nell’art. 17, comma 3, del TUR in base al quale per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. L’art. 3, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, stabilisce poi che la predetta previsione legislativa si applica anche alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

La tesi dell’istante non è condivisibile

Secondo l’Agenzia delle Entrate occorre comprendere se ci si trovi d fronte ad un contratto di affitto regolato dal diritto privato oppure ad una concessione demaniale vera e propria e per farlo occorre richiamare quanto illustrato nella Risoluzione n. 166/E del 2001, nella quale è stato precisato che “rientrano nell’ambito delle concessioni tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, comunque denominati, con i quali viene consentito, da parte della medesima, l’uso di beni appartenenti al Demanio e che la locuzione beni demaniali deve essere intesa in senso lato e che nella stessa devono farsi rientrare tutti i beni del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, inconsiderazione della posizione di supremazia che tali soggetti assumono rispetto ai privati nel consentirne loro uso”.

Per dare risposta al quesito, per l’Amministrazione finanziaria, bisogna riferirsi al disposto combinato degli art. 45 del TUR e 5 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso TUR secondo cui la base imponibile dell’imposta di registro è costituita dall’ammontare del canone.

Per le Entrate non è, dunque, condivisibile la tesi della società istante, poiché la normativa richiamata dalla società medesima presenta un campo di applicazione circoscritto agli atti di natura concessoria aventi ad oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, vale dire a quegli atti in cui parte del provvedimento di concessione sia lo Stato (e non il Comune, come nel caso oggetto dell’istanza).