Per il diritto alla pensione dipendenti Ryanair (compagnia aerea irlandese) bastano 45 minuti di permanenza al giorno nella sede italiana (per poi trascorrere in volo il restante orario di lavoro. Sono sufficienti 45 minuti, dunque, perché la compagnia area sia tenuta a versare contributi (ai lavoratori) all’ente di previdenza italiano (INPS) e all’ente assicurativo (INAIL).

La cosa interessa i lavoratori non coperti da certificato E101.

Ciò è quanto emerge dalla Corte di giustizia UE, sentenza 19 maggio 2022, in causa n. C-33/21. La questione affrontata dai giudici riguarda una controversia sorta proprio tra l’INPS e l’INAIL da un lato e la Ryanair dall’altro lato.

Quest’ultima avente sede in Irlanda.

La questione pensione dipendenti Ryanair

I due istituti di assicurazione e previdenza italiana, a seguito di visita ispettiva, hanno chiesto il versamento dei contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL) previsti dalla legislazione italiana per i 219 dipendenti addetti all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) con compiti di personale di volo. Tale personale, non coperto da certificato E101.

Questa sede distaccata, sul suolo italiano, è dotata di mezzi e personale necessario per gestire il personale di volo (turni di volo, pause, contatti con la sede irlandese, etc.). Da tale sede il personale parte e rientra, permanendovi per 45 minuti, mentre trascorre in volo il restante orario di lavoro.

Cosa dice il regolamento europeo

La Corte, interrogata dal giudice italiano investito della questione pensione dipendenti Ryanair, risponde richiamando il regolamento comunitario n. 1408/71. Secondo quest’ultimo:

una persona che fa parte del personale navigante di una compagnia aerea che effettua voli internazionali (nel caso la Ryanair) e che dipende da una succursale o da una rappresentanza permanente della compagnia in questione, nel territorio di uno Stato membro (nel caso l’Italia) diverso da quello nel quale essa ha la propria sede (nel caso l’Irlanda), è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o detta rappresentanza permanente si trova (nel caso, l’Italia).

La soluzione dei giudici alla pensione dipendenti Ryanair

Il regolamento, dunque, individua due condizioni affinché sorga obbligo previdenziale in Italia. Ossia:

  • la compagnia aerea interessata (Ryanair) deve disporre di una succursale o di una rappresentanza permanente in uno Stato membro diverso
  • il lavoratore di cui trattasi deve essere alle dipendenze di tale sede distaccata.

Per i giudici europei, nel caso in questione (pensione dipendenti Ryanair), il locale destinato ad accogliere l’equipaggio della Ryanair di stanza presso l’aeroporto d’Orio al Serio costituisce una base di servizio. In tale base, i dipendenti, oggetto di verifica, risultano assunti.

Questo fa sì che i dipendenti della Ryanair non coperti dai certificati E101 assegnati a tale sede sono soggetti, in applicazione del regolamento europeo, alla legislazione previdenziale italiana. Quindi, Ryanair deve versare contributi in Italia.